Menù di navigazione

Regolamento 7 ottobre 2014, n. 25

Modifiche al regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale), in materia di durata in carica e indennità dell’Organismo indipendente di valutazione e disposizioni transitorie.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 15 ottobre 2014

Art. 1
1. Il comma 6 dell’ articolo 18 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale), è sostituito dal seguente:
6. L’incarico all’OIV consiliare è conferito con una decorrenza e per una durata che consenta l’avvio e la conclusione di tre cicli di valutazione ed è rinnovabile una sola volta.
”.
2. Il comma 8 dell’articolo 18 del reg.int. c.r. 16/2011 è sostituito dal seguente:
8. Ai componenti l’OIV consiliare spetta un’indennità per ogni ciclo annuale di valutazione nella misura determinata dall’Ufficio di presidenza, all'atto della nomina.
”.
1.
2.
Art. 2
1. Dopo l’articolo 18 del reg.int. c.r. 16/2011 è inserito il seguente:
Art. 18 bis - Disposizioni transitorie
1. L'OIV in carica per il ciclo di valutazione relativo all'anno 2014 continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all’articolo 18, ivi comprese le funzioni relative all’avvio del ciclo di valutazione per l’anno 2015, fino alla conclusione del suddetto ciclo 2014. A tal fine ai componenti è corrisposta un’indennità commisurata alla durata effettiva del mandato.
2. L’OIV nominato per i cicli di valutazione 2015, 2016 e 2017, provvede agli adempimenti previsti per il ciclo di valutazione 2015 non ancora espletati alla data della sua entrata in carica. Ai componenti è corrisposta un’indennità commisurata all’attività effettivamente svolta in relazione al ciclo di valutazione 2015.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.