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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

TITOLO III
- Strutture organizzative
CAPO I
- Costituzione delle strutture e nomina dei responsabili
Art. 5
- Costituzione delle direzioni di area
1. L’ufficio di presidenza, entro trenta giorni dalla deliberazione di nomina del segretario generale ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale, sentito lo stesso segretario generale e tenuto conto della dotazione organica del consiglio, costituisce, con propria deliberazione, le direzioni di area, entro il numero massimo previsto dalla legge regionale e ne determina le competenze e l’eventuale differenziazione.
2. L’ufficio di presidenza, con le modalità del comma 1, può modificare le direzioni di area costituite.
Art. 6
- Nomina dei direttori di area
1. Il segretario generale, entro trenta giorni dalla costituzione o dalla modifica delle direzioni di area, nomina i direttori di area, tenuto conto, in riferimento alle rispettive competenze delle direzioni di area, dei titoli posseduti, della qualificazione ed esperienza professionali, dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi, con particolare riferimento a quelli inerenti ad analoghe strutture, dell’attitudine alla direzione di strutture complesse.
2. Il segretario generale comunica la nomina dei direttori di area all’ufficio di presidenza, il quale, sentito il segretario generale, individua tra i direttori di area l’incaricato per la sostituzione del segretario generale in caso di sua assenza o impedimento superiore a sessanta giorni.
Art. 7
- Costituzione dei settori e delle posizioni dirigenziali individuali e nomina dei responsabili
1. Il segretario generale, subito dopo la nomina dei direttori di area, convoca il comitato di direzione, di cui all’articolo 9, che, sulla base dei criteri stabiliti dall’ufficio di presidenza, definisce la specifica articolazione delle funzioni attribuite alle direzioni di area e le modalità per la costituzione delle altre strutture interne del segretariato generale e per la loro differenziazione, nel limite del numero dei dirigenti e del personale stabilito dalla dotazione organica approvata dall’ufficio di presidenza e delle risorse finanziarie disponibili.
2. I direttori di area, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 1, entro il termine assegnato dal segretario generale, trasmettono a quest’ultimo le specifiche indicazioni per la costituzione delle strutture dirigenziali interne alle rispettive direzioni di area e per la loro differenziazione e le designazioni dei relativi responsabili, motivate sulla base dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dagli accordi sindacali.
3. Il segretario generale, sulla base delle indicazioni e designazioni pervenute, previa eventuale richiesta di chiarimenti in ordine alle medesime, costituisce i settori e le posizioni dirigenziali individuali interne alle direzioni di area, ne determina l’eventuale differenziazione e ne nomina i responsabili.
4. Il segretario generale costituisce i settori e le posizioni dirigenziali individuali esterne alle direzioni di area e ne nomina i responsabili.
5. In riferimento all’articolo 17, comma 4, della legge regionale, il segretario generale può costituire specifiche strutture dirigenziali per lo svolgimento di funzioni a carattere integrato e trasversale, equiparate, in relazione alla loro complessità, alle strutture di cui alla l.r. 1/2009 articolo 6, comma 4, definendone gli obiettivi d’interesse interdirezionale o generale ed i termini per il conseguimento degli stessi.
Art. 8
- Costituzione delle posizioni organizzative, nomina dei responsabili, delega di funzioni
1. In conformità a quanto stabilito dagli accordi sindacali, sono costituite, nell'ambito delle direzioni di area o dei settori oppure alle dirette dipendenze del segretario generale, posizioni organizzative non dirigenziali, caratterizzate dalla particolare complessità, dalla specializzazione professionale; dall’autonomia delle competenze e dei procedimenti attribuiti.
2. La nomina dei responsabili delle posizioni organizzative è effettuata in conformità a quanto stabilito dagli accordi sindacali.
3. Il comitato di direzione stabilisce l’ammontare ed il riparto delle risorse disponibili ai fini della delega di funzioni a responsabili di posizioni organizzative da parte del segretario generale, dei dirigenti di area e dei dirigenti di settore, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale.
CAPO II
- Comitato di direzione
Art. 9
- Competenze del comitato di direzione
1. Il comitato di direzione, composto dal segretario generale e dai direttori di area, è convocato e presieduto dal segretario generale.
2. Il comitato è organismo di supporto all’esercizio delle funzioni del segretario generale e di coordinamento dell’esercizio delle funzioni dei direttori di area.
3. Il comitato:
a) assicura l’integrazione funzionale delle strutture;
b) definisce, su proposta del segretario generale, criteri generali omogenei per l’organizzazione e il funzionamento della struttura, per la programmazione ed il controllo delle attività della struttura, per le procedure amministrative;
c) formula osservazioni e proposte su richiesta del segretario generale.
4. Il comitato, in particolare, assicura che siano predisposti:
a) la documentazione e le proposte per l’ufficio di presidenza per l’attuazione delle decisione del medesimo;
b) i programmi di attività attinenti al funzionamento della struttura organizzativa;
c) il piano di formazione professionale;
d) la disciplina dell’orario di lavoro, di servizio e di apertura degli uffici del consiglio regionale.
5. Il comitato, inoltre, definisce, su proposta del segretario generale:
a) i criteri per la definizione dei profili professionali del personale consiliare;
b) il numero massimo di settori e posizioni organizzative che possono essere costituiti all’interno delle direzioni di area e le risorse a disposizione di ogni direzione di area ai fini della differenziazione di tali strutture;
c) i criteri per l’assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali alle direzioni di area;
d) l’assegnazione di risorse finanziarie alle direzioni di area per straordinari e missioni;
e) gli obiettivi dei dirigenti;
f) la disciplina del controllo strategico e di gestione, sulla base dei criteri stabiliti dall’ufficio di presidenza;
g) la costituzione di gruppi di lavoro interdirezionali.
6. Il comitato definisce inoltre ogni altra questione ad esso sottoposta dal segretario generale, anche su richiesta dell’ufficio di presidenza.
Art. 10
- Modalità di funzionamento del comitato di direzione
1. Le riunioni del comitato di direzione sono convocate dal segretario generale, con cadenza di norma quindicinale e ogni volta che sia necessario, mediante posta elettronica, con l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e ordine del giorno.
2. Ciascun direttore di area può chiedere l’iscrizione di un determinato argomento di propria competenza all’ordine del giorno.
3. L’avviso di convocazione, corredato della relativa documentazione, è inviato, salvo casi d’urgenza, tre giorni prima della riunione.
4. Il segretario generale può invitare a partecipare alle riunioni del comitato di direzione, a titolo consultivo, i dirigenti e i funzionari dei quali ritiene opportuna la presenza in relazione agli argomenti che devono essere trattati.
Art. 11
- Segreteria del comitato di direzione
1. Il segretario generale individua la struttura cui è affidata la segreteria del comitato di direzione.
Art. 12
- Verbalizzazione delle riunioni
1. Le riunioni del comitato di direzione sono verbalizzate a cura della segreteria del comitato.
2. Il verbale riporta sinteticamente gli argomenti trattati, le posizioni espresse e le decisioni assunte.
3. Il verbale è inviato per posta elettronica dalla segreteria del comitato ai componenti del comitato stesso, i quali possono chiedere modifiche entro tre giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il verbale diviene definitivo.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.