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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

TITOLO X
- Disciplina delle attività extraimpiego dei dipendenti del Consiglio regionale
CAPO I
- Incarichi extraimpiego conferiti da soggetti terzi
Art. 56
- Modalità per il rilascio dell’autorizzazione (l.r. 1/2009 , articolo 33, comma 3)
1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico di cui alla l.r. 1/2009 , articolo 33, comma 1, lettere a) e b), presenta domanda al segretario generale del Consiglio regionale o al dirigente da questi delegato (1)

Parole inserite con Regolamento interno 23 luglio 2013, n. 22, art. 1.

che è competente al rilascio della relativa autorizzazione.
2. Il segretario generale, tenuto conto dell'eventuale delega di cui al comma 1, (1)

Parole inserite con Regolamento interno 23 luglio 2013, n. 22, art. 1.

individua la struttura cui è affidata l’istruttoria delle domande di autorizzazione.
3. Nella domanda di cui al comma 1 il dipendente fornisce, sotto la propria responsabilità, i seguenti elementi di valutazione:
a) natura dell’incarico;
b) durata, periodo e modalità di svolgimento
4. Alla domanda è allegata la richiesta d’incarico del committente, nella quale sono esplicitati gli elementi di valutazione di cui al comma 3.
5. Il segretario generale o il dirigente da questi delegato (1)

Parole inserite con Regolamento interno 23 luglio 2013, n. 22, art. 1.

nell’ambito dell’istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione può richiedere ulteriori elementi di valutazione.
6. Il dipendente acquisisce dal dirigente responsabile della struttura di propria assegnazione l’attestazione di conciliabilità dell’attività extraimpiego con l’organizzazione e le funzioni dell’articolazione di appartenenza. I dirigenti acquisiscono analoga attestazione dai direttori dell’area di coordinamento di loro assegnazione.
6 bis. Il Segretario generale acquisisce preliminarmente l’attestazione del rispetto da parte del dipendente del limite dei compensi rilasciata dalla struttura competente in materia di attività extraimpiego della Giunta regionale. (6)

Comma inserito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 1.

6 ter. Il Segretario generale assume le proprie determinazioni entro sette giorni lavorativi dal ricevimento dell’attestazione di cui al comma 6 bis. (6)

Comma inserito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 1.

7. Al fine di consentire all’amministrazione la valutazione della permanenza dei requisiti di cui alla l.r. 1/2009 e al presente regolamento, eventuali modifiche degli elementi che caratterizzano l’incarico, intervenute in corso di svolgimento dell’attività extraimpiego autorizzata, sono tempestivamente comunicate dal dipendente al segretario generale o al dirigente da questi delegato. (1)

Parole inserite con Regolamento interno 23 luglio 2013, n. 22, art. 1.

8. L’assunzione di incarichi da parte del segretario generale è autorizzata dal Presidente del Consiglio regionale. L'assunzione di incarichi da parte dei direttori di area è autorizzata dal segretario generale. (2)

Parole aggiunte con Regolamento interno 23 luglio 2013, n. 22, art. 1.

Art. 57
- Strutture di supporto agli organismi politici e ai gruppi consiliari
1. Il dipendenti assegnati alle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica del Consiglio regionale e alle strutture speciali di segreteria dei gruppi consiliari, qualora interessati ad assumere un incarico di cui alla lr 1/2009, articolo 33, presentano domanda ai sensi dell’articolo 56.
2. L’attestazione di conciliabilità dell’attività extraimpiego, da rendere secondo quanto stabilito all’articolo 58, viene effettuata dal responsabile amministrativo delle strutture di cui al comma 1, se trattasi di attività extraimpiego del personale, dal responsabile politico se trattasi di attività extraimpiego del responsabile amministrativo preposto alla struttura stessa.
Art. 57 bis
Autorizzazione a dipendenti assunti con contratto di lavoro giornalistico (7)

Articolo inserito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 2.

1. Nelle more dell’applicazione delle disposizioni contrattuali relative ai dipendenti addetti alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale, i dipendenti assunti con contratto di lavoro giornalistico che intendano svolgere le attività dell’articolo 32, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2009 presentano domanda di autorizzazione al responsabile dell’ufficio stampa del Consiglio regionale, il quale procede alle valutazioni e agli adempimenti necessari al rilascio o meno dell’autorizzazione.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 56 e 58.
Art. 58
- Criteri di valutazione della conciliabilità dell’incarico (l.r. 1/2009 , articolo 33, comma 6)
1. Il dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente o il direttore di area di coordinamento di appartenenza del dirigente e i soggetti di cui all’articolo 57 esprimono il parere in ordine alla conciliabilità dell’incarico con i compiti d’ufficio. A tal fine tengono conto dei criteri espressi agli articoli 59 e 60 e valutano la gravosità e complessità dell’incarico, con particolare riguardo agli elementi di cui all’articolo 60, comma 4, nonché l’eventuale configurazione di cumulo di incarichi.
1 bis. Al fine di consentire all’amministrazione la verifica della compatibilità con l’orario di lavoro previsto per i dipendenti regionali, il dipendente specifica nella richiesta di autorizzazione il tempo effettivo in termini di giorni od ore da destinare allo svolgimento dell’incarico. (8)

Comma inserito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 3.

2. Non si considerano in ogni caso conciliabili le seguenti attività:
a) attività preparatoria o di redazione di piani o progetti soggetti ad approvazione, vigilanza, controllo, anche in forma eventuale, da parte del settore di assegnazione del dipendente;
b) ulteriori attività di elaborazione di atti e documenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), soggetti alla competenza del settore di assegnazione del dipendente;
c) attività che, per l’impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, a parere del responsabile della struttura di assegnazione, non consentono il regolare svolgimento dei compiti da parte del dipendente in relazione alle esigenze della struttura di assegnazione stessa.
3. Nel caso in cui le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), siano demandate ad altro settore del Consiglio regionale o ad altre strutture della Regione, il parere favorevole può essere rilasciato solo nel caso in cui il dipendente, per la posizione specifica ricoperta e per i compiti assegnati, non sia in grado di interferire nell'esercizio delle funzioni relative a dette attività.
4. Nel caso in cui sussista un finanziamento regionale il parere favorevole può essere rilasciato a condizione che nessuna fase del procedimento che ha come atto finale l’erogazione del finanziamento medesimo rientri nella competenza del settore di assegnazione del dipendente e che, per la posizione specifica ricoperta e per i compiti assegnati, il dipendente non sia in grado di interferire nel procedimento.
5. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento, non collocati in aspettativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o di contratto, non possono essere titolari di dottorati di ricerca a titolo oneroso, borse di studio e assegni di ricerca a qualsiasi titolo conferiti.
Art. 59
- Modalità di svolgimento delle attività autorizzate (l.r. 1/2009 , articolo 33, comma 3)
1. Le prestazioni autorizzate devono svolgersi totalmente al di fuori dell’orario di lavoro e non possono comportare l’utilizzo di strumentazioni o dotazioni d’ufficio.
2. Tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi di cui alla l.r. 1/2009 , articolo 33, per conto di soggetti privati per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, con esclusione delle autorizzazioni per l’assunzione delle cariche sociali, degli incarichi in qualità di membri di commissioni o comitati e degli incarichi svolti a titolo gratuito, sono rilasciate per la durata massima di un anno.
2 bis. La proroga dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi svolti per conto di soggetti privati e per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso può essere richiesta una sola volta. (9)

Comma inserito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 4.

3. Fermo restando il divieto di svolgimento di attività professionale di cui alla l.r. 1/2009 , articolo 31, per la durata del periodo di prova è compatibile la conservazione della partita IVA finalizzata alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e sorti in periodi antecedenti alla data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
3 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è sempre vietata la titolarità di partita IVA, anche per lo svolgimento di attività agricola. (10)

Comma aggiunto con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 4.

Art. 60
- Criteri di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei (l.r. 1/2009 , articolo 33, comma 1) (11)

Articolo così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 5.

1. Ai sensi della l.r. 1/2009, articolo 33, comma 1, lettera a), si considerano incarichi saltuari o temporanei quelli aventi ad oggetto attività esercitate occasionalmente e non continuativamente che richiedono un impegno lavorativo limitato, tale da non ripercuotersi negativamente sulle capacità lavorative del dipendente, comportando una diminuzione del suo rendimento lavorativo.
2. Possono essere autorizzate, previo accertamento dell’assenza di contrasto con l’attività lavorativa:
a) le prestazioni di lavoro autonomo che producono redditi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);
b) le prestazioni svolte a titolo gratuito;
c) l’assunzione di cariche in associazioni.
Art. 61
- Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili e valutazione del conflitto d'interessi (l.r. 1/2009 , articolo 32, comma 4 e articolo 33 bis) (12)

Rubrica così sostituita con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 6.

1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico retribuito per le attività compatibili di cui alla l.r. 1/2009 , articolo 32 e per le attività di cui all’articolo 33 bis della stessa l.r. 1/2009 (13)

Parole inserite con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 6.

lo comunica al segretario generale e al dirigente responsabile del settore di assegnazione.
1 bis. I dirigenti che intendano assumere gli incarichi richiamati al comma 1 effettuano la comunicazione al direttore dell’area di loro assegnazione, ove nominato, e al Segretario generale nei termini di cui allo stesso comma 1. (14)

Comma inserito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 6.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 non concorrono alla formazione dell’anagrafe delle prestazioni.
2 bis. Il Segretario generale, in raccordo con il dirigente di cui al comma 1, o con il direttore di area di cui al comma 1 bis, effettua la valutazione circa la sussistenza o meno del conflitto d’interessi e comunica l’esito di questa al dipendente o al dirigente che ha effettuato la comunicazione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, segnalando il divieto di svolgimento dell’attività per la quale sia stato riscontrato il conflitto d’interessi. (14)

Comma inserito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 6.

Art. 62
- Dipendenti regionali che prestano servizio presso altri enti (l.r. 1/2009 , articolo 33)
1. Per lo svolgimento di incarichi conferiti da soggetti diversi dalla Regione Toscana che non rientrano nei compiti d'ufficio, anche se svolti a titolo gratuito, i dipendenti del Consiglio regionale (15)

Parola così sostituita con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 7.

che prestano servizio, anche tramite comando o distacco, presso altre amministrazioni o sono assegnati funzionalmente ad altri enti od organismi, richiedono l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 56.
2. I dipendenti acquisiscono direttamente il parere dell’amministrazione, ente od organismo di assegnazione attestante la conciliabilità dell’incarico con il regolare espletamento dei compiti d’ufficio e la compatibilità fra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate.
3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui il soggetto conferente l’incarico sia l’amministrazione, l’ente o l’organismo stesso di assegnazione del dipendente. In questo caso il committente attesta che l’attività extraimpiego non rientra nelle mansioni del dipendente.
Art. 63
1. Le domande di cui agli articoli 56 e 57 e i successivi atti sono presentati e trasmessi in via telematica per mezzo di procedura predisposta dall’amministrazione in conformità alle disposizioni previste dalla normativa statale e regionale in materia.
CAPO II
- Incarichi conferiti direttamente dalla Regione o su designazione della stessa
Art. 64
- Nomine e designazioni in enti e organismi esterni (l.r. 1/2009 , articolo 34, commi 3 e 5)
1. Ai fini del conferimento di un incarico di cui all’articolo 34, comma 2, della l.r. 1/2009 ad un dipendente del Consiglio regionale, la struttura tecnica di supporto di cui alla l.r. 5/2008, articolo 6, competente all’istruttoria, acquisisce i seguenti elementi:(17)

Alinea così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 9.

a) natura e durata dell’incarico;
b) tempi e modi di espletamento;
c) sussistenza in capo al dipendente di altri incarichi o autorizzazioni;
d) connessione dell’incarico con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente;
e) intervento finanziario della Regione nell’ambito oggetto dell’incarico.
2. Gli atti d’incarico, a seguito del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, attestano la conciliabilità dell'incarico stesso con il regolare svolgimento dei compiti d’ufficio ed escludono il contrasto tra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente; danno, altresì, atto del rispetto del limite dei compensi, previa acquisizione di specifica attestazione della struttura competente in materia di attività extraimpiego della Giunta Regionale.
3. Il dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente dà atto della conciliabilità dell’incarico attraverso comunicazione trasmessa alla struttura tecnica di cui al comma 1.
4. L’accertamento della conciliabilità della nomina con il regolare svolgimento dei compiti d’ufficio e della compatibilità tra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente è effettuato, anche nel caso delle nomine commissariali di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) e al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione”); tale accertamento è effettuato dal dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente e comunicato direttamente alla struttura tecnica di supporto di cui alla l.r. 5/2008 , articolo 6.
5. Copia dell’atto finale di nomina, per l’aggiornamento dell’anagrafe delle prestazioni, è trasmessa alla struttura competente alla tenuta dell’anagrafe stessa, individuata (18)

Parole inserite con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 9.

in base alle intese di cui di cui all’articolo71.
Art. 65
- Registri regionali (l.r. 1/2009 , articolo 34, comma 5, lett. b)
1. Il conferimento degli incarichi retribuiti è effettuato tra i dipendenti iscritti in appositi registri.
2. Al fine di evitare la duplicazione di uffici nell’ambito della Regione il Consiglio regionale, per la tenuta dei registri, si avvale dell’apposita struttura istituita presso la direzione generale competente in materia di personale della Giunta regionale.
3. La disciplina dei registri regionali è dettata dall’articolo 36 del reg. int. g.r. 33/R/2010. (19)

Comma così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 10.

Art. 66
- Conferimento degli incarichi retribuiti di valenza interna (l.r. 1/2009 , articolo 34, commi 4 e 5)
1. Gli incarichi di valenza interna, consistenti in incarichi retribuiti il cui contenuto è funzionale all'attività dell'ente, possono essere conferiti a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato inquadrati nella qualifica dirigenziale, incluso il segretario generale, e a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Gli incarichi di valenza interna sono conferiti dal segretario generale, su proposta del dirigente titolare della funzione cui l'incarico si riferisce sentito il dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente da incaricare o, qualora nominato, il direttore d’area del dirigente da incaricare (22)

Parole aggiunte con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 11.

.
4. Il conferimento degli incarichi retribuiti di valenza interna è effettuato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) motivata necessità del conferimento;
b) conciliabilità dell’attività oggetto dell’incarico con i compiti assegnati all’incaricato;
c) non coincidenza dei compiti d'ufficio assegnati al dipendente con l’attività connessa all’incarico.
5. Sono retribuiti gli incarichi inerenti le attività di:
a) docenza e tutoraggio presso scuole o corsi organizzati o finanziati dalla Regione;
b) consulenza tecnica di parte, anche su proposta dell’avvocatura regionale.
6. La proposta di cui al comma 3 contiene:
a) la disposizione in base alla quale si intende conferire l’incarico e dalla quale si desume che si tratta di incarico avente valenza interna;
b) la descrizione dell’attività oggetto dell’incarico;
7. Il dirigente che propone il conferimento dell’incarico, effettua d’ufficio la verifica dell’iscrizione del dipendente nel registro di cui all’articolo 65, dandone atto nella proposta d’incarico. Con tale proposta richiede, altresì, alla struttura competente in materia di attività extraimpiego della Giunta regionale l'attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti (24)

Parole così sostituite con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 11.

.
8. La proposta d’incarico è presentata al segretario generale del Consiglio e, da questo trasmessa alla struttura della Giunta regionale competente al rilascio dell’attestazione di cui al comma 7.
9. Il Segretario generale conferisce l'incarico entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell’attestazione da parte del competente ufficio della Giunta regionale.
10. Il dirigente titolare della funzione adotta il decreto per l’assunzione dell’impegno di spesa relativo all’incarico conferito, e lo comunica al segretario generale e alla struttura competente in base alle intese di cui all’articolo 71, al fine dell’aggiornamento dell’anagrafe delle prestazioni.
11. Nel caso delle nomine dei collaudatori per i contratti di forniture e servizi, di cui al decreto del presidente della giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”), articolo 21 ter, si applica il comma 1 e il dirigente responsabile del contratto, prima di effettuare la nomina del collaudatore, chiede alla struttura competente in materia di attività extraimpiego della Giunta regionale l’attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.
12. Nel caso degli incarichi di cui all’articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo 113. (25)

Comma così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 11.

Art. 67
- Incarichi di docenza e tutoraggio (l.r. 1/2009 , articolo 34, commi 4 e 5)
1. Per i corsi di formazione promossi, organizzati e finanziati dalla Regione Toscana, i dipendenti incaricati dell’attività di docenza e tutoraggio, comprensiva della produzione dell’ordinario materiale di supporto, percepiscono un compenso rapportato alla complessità delle prestazioni da effettuare e comunque non superiore a euro 30,00 per ogni ora di lezione.
2. Nell’ambito dei corsi di formazione di cui al comma 1 la realizzazione di altre prestazioni di supporto alla didattica può essere oggetto di specifico incarico, anche al medesimo docente, con un compenso non superiore a euro 520,00.
3. Al personale dirigente non compete la corresponsione dei compensi di cui ai commi1 e 2.
Art. 68
- Modalità di svolgimento degli incarichi di valenza interna (l.r. 1/2009 , articolo 34, comma 5) (26)

Articolo così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 12.

1. Non si considera utile ai fini del computo orario giornaliero l’espletamento degli incarichi retribuiti di cui all’articolo 34, comma 1, della l.r. 1/2009 e degli incarichi di verificazione di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009,n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).
2. Sono riconosciuti utili ai fini del computo dell’orario giornaliero lo svolgimento di incarichi interni di docenza o tutoraggio a titolo gratuito.
Art. 69
- Limite annuo dei compensi (l.r. 1/2009 , articolo33, comma 3 e articolo 34, comma 5, lettera b) (27)

Articolo abrogato con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 13.

Abrogato.
Art. 70
- Disposizioni relative agli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali (l.r. 1/2009 , articolo 34, comma 8)
1. Gli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali nell’ambito di comitati o altri organismi collegiali ricorrono in presenza delle seguenti condizioni:(28)

Alinea così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 14.

a) composizione mista di rappresentanti o esperti dello Stato o delle autonomie territoriali;
b) qualificazione di rappresentante delle regioni o di esperto regionale esplicitamente prevista nella norma istitutiva del comitato od organismo collegiale;
c) nomina preceduta dalla designazione o segnalazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome oppure proposta scritta di un componente della Giunta regionale su richiesta del soggetto competente alla nomina stessa.
Art. 71
- Attuazione dell’articolo 27 ter, lr. 4/2008
1. Le attività inerenti all’anagrafe delle prestazioni e le comunicazioni di cui al Sito esternod.lgs. 165/2001 , articolo 53, sono svolte d’intesa fra i competenti uffici della Giunta e del Consiglio regionale

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.