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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

CAPO I
- Sistema di valutazione del personale del Consiglio regionale
Art. 13
- Principi generali
1. Il Consiglio regionale, nel rispetto delle relazioni sindacali, definisce ed utilizza un sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti al fine di:
a) migliorare l’organizzazione e la funzionalità dell’istituzione;
b) migliorare la qualità delle prestazioni;
c) valorizzare ed incentivare il merito sulla base dei risultati;
d) assicurare la trasparenza delle informazioni relative all’organizzazione ed ai risultati;
e) favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
Art. 14
- Definizioni e obiettivi
1. Gli obiettivi programmati, monitorati e misurati ai fini della valutazione, sono gli obiettivi del Consiglio regionale, come definiti nella relazione previsionale e programmatica di cui al regolamento interno del Consiglio regionale 20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità), articolo 3.
2. Gli obiettivi sono declinati in obiettivi strategici e di articolazione organizzativa, e costituiscono il riferimento per la valutazione della prestazione dei dipendenti.
3. Gli obiettivi devono essere accompagnati da indicatori misurabili e devono assumere a riferimento:
a) la modernizzazione e il miglioramento dell'organizzazione e dei processi;
b) l’incremento delle competenze e delle capacità professionali in relazione all’attuazione di piani e programmi;
c) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni e delle forme di partecipazione dei cittadini;
d) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con il contenimento e la riduzione dei costi, nonché con l'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
e) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati anche in riferimento al grado di soddisfazione degli utenti esterni ed interni destinatari delle attività;
f) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
Art. 15
- Prestazione organizzativa
1. La prestazione organizzativa è riferita agli obiettivi del Consiglio regionale e si sostanzia nel contributo che ciascuna articolazione organizzativa apporta attraverso la propria azione al raggiungimento di tali obiettivi.
2. Gli obiettivi di prestazione organizzativa soddisfano i seguenti criteri:
a) individuazione ex ante delle priorità e valutazione ex post degli obiettivi conseguiti, delle attività svolte e dei servizi offerti;
b) valutazione della capacità dell’amministrazione di utilizzare al meglio le risorse a disposizione;
c) comparabilità, se definita, con altri consigli regionali.
3. La misurazione della prestazione organizzativa consente l’individuazione del grado di conseguimento dei risultati collegati agli obiettivi attribuiti al dirigente ed all’articolazione di riferimento.
Art. 16
- Prestazione individuale
1. La prestazione individuale si sostanzia nel contributo dei singoli dipendenti, dirigenti e personale non dirigente, al raggiungimento degli obiettivi dell’articolazione di appartenenza e dell’istituzione nel suo complesso.
2. Il sistema di valutazione della prestazione individuale tiene conto di tre distinti fattori:
a) percentuale di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati;
b) comportamenti organizzativi;
c) competenze esercitate nello svolgimento del proprio ruolo.
3. La misurazione e la valutazione della prestazione individuale dei dirigenti sono collegate a:
a) indicatori di prestazione relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità;
b) raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) qualità del contributo assicurato alla prestazione generale della struttura;
d) competenze professionali e manageriali dimostrate;
e) capacità di valutazione dei propri collaboratori tramite la differenziazione delle valutazioni, nel pieno rispetto del principio del merito.
4. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla prestazione individuale del personale del comparto, comprese le posizioni organizzative, sono collegate a:
a) raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) qualità del contributo assicurato alla prestazione dell’unità organizzativa di appartenenza;
c) competenze professionali dimostrate;
d) comportamenti organizzativi.
Art. 17
- Soggetti valutatori
1. La funzione di valutazione della prestazione è svolta:
a) dall’ufficio di presidenza, che valuta i risultati organizzativi del Consiglio regionale evidenziati nella relazione sulla prestazione e la prestazione individuale del segretario generale, su proposta dell’organismo indipendente di valutazione;
b) dal segretario generale, che valuta la prestazione individuale dei direttori delle direzioni di area, dei dirigenti e del personale a diretto riferimento, compresa quella dei titolari di posizione organizzativa;
c) dai direttori delle direzioni di area, che valutano la prestazione individuale dei dirigenti di settore e del personale a diretto riferimento, compresa quella dei titolari di posizione organizzativa;
d) dai dirigenti di settore, che valutano la prestazione individuale del personale assegnato, compresa quella dei titolari di posizione organizzativa.
Art. 18
- Organismo indipendente di valutazione
1. L’organismo indipendente di valutazione (OIV) svolge le seguenti funzioni:
a) verifica il funzionamento complessivo del sistema di valutazione e ne monitorizza l’applicazione;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate all’Ufficio di presidenza ed al segretario generale;
c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo dei premi, con riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente, al presente regolamento, ai contratti collettivi nazionali, ai contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità e con riferimento alla deliberazione di approvazione del piano della prestazione approvata dall’Ufficio di presidenza;
d) propone all’Ufficio di presidenza la valutazione annuale del segretario generale e l’attribuzione allo stesso dei premi;
e) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
f) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
g) valida la relazione sulla prestazione del Consiglio regionale;
h) cura le rilevazioni circa il clima organizzativo, la condivisione interna del sistema e la valutazione dei superiori gerarchici da parte del personale.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni l’OIV è supportato dall’articolazione organizzativa consiliare competente in materia di programmazione delle attività e misurazione della prestazione.
3. L’OIV è costituito, secondo quanto previsto dall’articolo 15 ter della legge regionale ed è formato da componenti esterni all’ente, in possesso di specifiche competenze e conoscenze in materia di management, pianificazione, valutazione delle prestazioni e del personale delle amministrazioni pubbliche e, specificamente, dei seguenti titoli:
a) diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica;
b) elevata professionalità ed esperienza pluriennale nel campo manageriale o dell’organizzazione e del personale, o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico.
4. Nel caso in cui l’Ufficio di presidenza proceda alla costituzione di un OIV autonomo per il Consiglio regionale, nomina uno o tre componenti sulla base della verifica del percorso formativo, del curriculum professionale e di un colloquio finalizzato alla valutazione del livello di esperienza e capacità dei singoli interessati.
5. Ai componenti dell’OIV si applicano le disposizioni previste dalla l.r. 5/2008 , articoli 11 e 12 relativamente a incompatibilità e conflitto d’interessi, nonché quelle Sito esternodel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Sito esternolegge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche amministrazioni), articolo 14, comma 8.
6. L’incarico all’OIV consiliare è conferito con una decorrenza e per una durata che consenta l’avvio e la conclusione di tre cicli di valutazione ed è rinnovabile una sola volta. (3)

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25, art. 1.

7. L’incarico dei componenti può essere revocato dall’Ufficio di presidenza con atto motivato e con il preavviso di un mese. L’OIV consiliare decade allo scadere della legislatura, fatta salva l’eventuale conferma entro novanta giorni dall’insediamento del nuovo Ufficio di presidenza.
8. Ai componenti l’OIV consiliare spetta un’indennità per ogni ciclo annuale di valutazione nella misura determinata dall’Ufficio di presidenza, all'atto della nomina. (3)

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25, art. 1.

9. L’OIV consiliare opera in posizione di autonomia e risponde del proprio operato all’Ufficio di presidenza. L’organismo si rapporta alla struttura consiliare tramite il segretario generale e l’articolazione di cui al comma 2.
Art. 18 bis
1. L'OIV in carica per il ciclo di valutazione relativo all'anno 2014 continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all’articolo 18, ivi comprese le funzioni relative all’avvio del ciclo di valutazione per l’anno 2015, fino alla conclusione del suddetto ciclo 2014. A tal fine ai componenti è corrisposta un’indennità commisurata alla durata effettiva del mandato.
2. L’OIV nominato per i cicli di valutazione 2015, 2016 e 2017, provvede agli adempimenti previsti per il ciclo di valutazione 2015 non ancora espletati alla data della sua entrata in carica. Ai componenti è corrisposta un’indennità commisurata all’attività effettivamente svolta in relazione al ciclo di valutazione 2015.
Art. 19
- Fasi del ciclo di gestione della prestazione
1. Ai fini dell’attuazione dei principi di cui all’articolo 13, il ciclo di gestione della prestazione è sviluppato in coerenza con i contenuti della relazione previsionale e programmatica, di cui al regolamento interno del Consiglio regionale 5/2004. articolo 14, comma 8.
2. Il ciclo di gestione della prestazione si sviluppa nelle seguenti fasi:
a) individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori;
b) assegnazione degli obiettivi ai dirigenti ed al personale, in modo coerente con l’allocazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali;
c) monitoraggio in corso di esercizio delle attività correlate agli obiettivi e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della prestazione organizzativa e individuale ed applicazione del sistema premiante;
e) rendicontazione dei risultati conseguiti e pubblicazione dei risultati e delle valutazioni ai fini della trasparenza.
Art. 20
- La programmazione per la gestione della prestazione
1. La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si realizza attraverso il piano della prestazione, approvato entro il 31 gennaio di ogni anno dall’ufficio di presidenza, su base triennale e con valenza annuale scorrevole, in coerenza con i contenuti della relazione previsionale e programmatica.
2. In coerenza con il piano della prestazione sono sviluppati i piani di lavoro delle articolazioni dirigenziali che sono la base per la misurazione e la valutazione della qualità della prestazione del personale dirigente e non.
3. Il piano della prestazione rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche della relazione previsionale e programmatica e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria della prestazione attesa dell’ente.
4. Il piano della prestazione viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza.
Art. 21
- Il monitoraggio per la gestione della prestazione
1. Il monitoraggio in corso di esercizio dell’attuazione degli obiettivi programmati è realizzato dall’articolazione organizzativa consiliare competente in materia di programmazione delle attività e misurazione della prestazione, attraverso la predisposizione di report periodici da inviare all’Ufficio di presidenza, all’OIV, al segretario generale e a tutti i dirigenti.
2. In costanza del monitoraggio, deve, comunque, essere effettuata almeno una verifica intermedia entro il 30 giugno di ogni anno.
3. A seguito delle verifiche sono proposti eventuali interventi correttivi necessari per l’effettiva realizzazione degli obiettivi, secondo le linee di indirizzo dell’Ufficio di presidenza, ed il regolare svolgimento dell’attività amministrativa.
Art. 22
- La rendicontazione dei risultati per la gestione della prestazione
1. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la redazione della relazione sulla prestazione, da parte dell’articolazione organizzativa consiliare competente in materia di programmazione delle attività e misurazione della prestazione, validata dall’OIV e approvata entro il 30 aprile di ogni anno dall’Ufficio di presidenza.
2. La relazione sulla prestazione evidenzia, a consuntivo e con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
3. La validazione e l’approvazione della relazione sulla prestazione costituisce condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti del sistema premiante.
4. La relazione sulla prestazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

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Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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