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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

CAPO I
- Costituzione delle strutture e nomina dei responsabili
Art. 5
- Costituzione delle direzioni di area
1. L’ufficio di presidenza, entro trenta giorni dalla deliberazione di nomina del segretario generale ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale, sentito lo stesso segretario generale e tenuto conto della dotazione organica del consiglio, costituisce, con propria deliberazione, le direzioni di area, entro il numero massimo previsto dalla legge regionale e ne determina le competenze e l’eventuale differenziazione.
2. L’ufficio di presidenza, con le modalità del comma 1, può modificare le direzioni di area costituite.
Art. 6
- Nomina dei direttori di area
1. Il segretario generale, entro trenta giorni dalla costituzione o dalla modifica delle direzioni di area, nomina i direttori di area, tenuto conto, in riferimento alle rispettive competenze delle direzioni di area, dei titoli posseduti, della qualificazione ed esperienza professionali, dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi, con particolare riferimento a quelli inerenti ad analoghe strutture, dell’attitudine alla direzione di strutture complesse.
2. Il segretario generale comunica la nomina dei direttori di area all’ufficio di presidenza, il quale, sentito il segretario generale, individua tra i direttori di area l’incaricato per la sostituzione del segretario generale in caso di sua assenza o impedimento superiore a sessanta giorni.
Art. 7
- Costituzione dei settori e delle posizioni dirigenziali individuali e nomina dei responsabili
1. Il segretario generale, subito dopo la nomina dei direttori di area, convoca il comitato di direzione, di cui all’articolo 9, che, sulla base dei criteri stabiliti dall’ufficio di presidenza, definisce la specifica articolazione delle funzioni attribuite alle direzioni di area e le modalità per la costituzione delle altre strutture interne del segretariato generale e per la loro differenziazione, nel limite del numero dei dirigenti e del personale stabilito dalla dotazione organica approvata dall’ufficio di presidenza e delle risorse finanziarie disponibili.
2. I direttori di area, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 1, entro il termine assegnato dal segretario generale, trasmettono a quest’ultimo le specifiche indicazioni per la costituzione delle strutture dirigenziali interne alle rispettive direzioni di area e per la loro differenziazione e le designazioni dei relativi responsabili, motivate sulla base dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dagli accordi sindacali.
3. Il segretario generale, sulla base delle indicazioni e designazioni pervenute, previa eventuale richiesta di chiarimenti in ordine alle medesime, costituisce i settori e le posizioni dirigenziali individuali interne alle direzioni di area, ne determina l’eventuale differenziazione e ne nomina i responsabili.
4. Il segretario generale costituisce i settori e le posizioni dirigenziali individuali esterne alle direzioni di area e ne nomina i responsabili.
5. In riferimento all’articolo 17, comma 4, della legge regionale, il segretario generale può costituire specifiche strutture dirigenziali per lo svolgimento di funzioni a carattere integrato e trasversale, equiparate, in relazione alla loro complessità, alle strutture di cui alla l.r. 1/2009 articolo 6, comma 4, definendone gli obiettivi d’interesse interdirezionale o generale ed i termini per il conseguimento degli stessi.
Art. 8
- Costituzione delle posizioni organizzative, nomina dei responsabili, delega di funzioni
1. In conformità a quanto stabilito dagli accordi sindacali, sono costituite, nell'ambito delle direzioni di area o dei settori oppure alle dirette dipendenze del segretario generale, posizioni organizzative non dirigenziali, caratterizzate dalla particolare complessità, dalla specializzazione professionale; dall’autonomia delle competenze e dei procedimenti attribuiti.
2. La nomina dei responsabili delle posizioni organizzative è effettuata in conformità a quanto stabilito dagli accordi sindacali.
3. Il comitato di direzione stabilisce l’ammontare ed il riparto delle risorse disponibili ai fini della delega di funzioni a responsabili di posizioni organizzative da parte del segretario generale, dei dirigenti di area e dei dirigenti di settore, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.