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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 9
- Competenze del comitato di direzione
1. Il comitato di direzione, composto dal segretario generale e dai direttori di area, è convocato e presieduto dal segretario generale.
2. Il comitato è organismo di supporto all’esercizio delle funzioni del segretario generale e di coordinamento dell’esercizio delle funzioni dei direttori di area.
3. Il comitato:
a) assicura l’integrazione funzionale delle strutture;
b) definisce, su proposta del segretario generale, criteri generali omogenei per l’organizzazione e il funzionamento della struttura, per la programmazione ed il controllo delle attività della struttura, per le procedure amministrative;
c) formula osservazioni e proposte su richiesta del segretario generale.
4. Il comitato, in particolare, assicura che siano predisposti:
a) la documentazione e le proposte per l’ufficio di presidenza per l’attuazione delle decisione del medesimo;
b) i programmi di attività attinenti al funzionamento della struttura organizzativa;
c) il piano di formazione professionale;
d) la disciplina dell’orario di lavoro, di servizio e di apertura degli uffici del consiglio regionale.
5. Il comitato, inoltre, definisce, su proposta del segretario generale:
a) i criteri per la definizione dei profili professionali del personale consiliare;
b) il numero massimo di settori e posizioni organizzative che possono essere costituiti all’interno delle direzioni di area e le risorse a disposizione di ogni direzione di area ai fini della differenziazione di tali strutture;
c) i criteri per l’assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali alle direzioni di area;
d) l’assegnazione di risorse finanziarie alle direzioni di area per straordinari e missioni;
e) gli obiettivi dei dirigenti;
f) la disciplina del controllo strategico e di gestione, sulla base dei criteri stabiliti dall’ufficio di presidenza;
g) la costituzione di gruppi di lavoro interdirezionali.
6. Il comitato definisce inoltre ogni altra questione ad esso sottoposta dal segretario generale, anche su richiesta dell’ufficio di presidenza.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.