Menù di navigazione

Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 7
- Costituzione dei settori e delle posizioni dirigenziali individuali e nomina dei responsabili
1. Il segretario generale, subito dopo la nomina dei direttori di area, convoca il comitato di direzione, di cui all’articolo 9, che, sulla base dei criteri stabiliti dall’ufficio di presidenza, definisce la specifica articolazione delle funzioni attribuite alle direzioni di area e le modalità per la costituzione delle altre strutture interne del segretariato generale e per la loro differenziazione, nel limite del numero dei dirigenti e del personale stabilito dalla dotazione organica approvata dall’ufficio di presidenza e delle risorse finanziarie disponibili.
2. I direttori di area, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 1, entro il termine assegnato dal segretario generale, trasmettono a quest’ultimo le specifiche indicazioni per la costituzione delle strutture dirigenziali interne alle rispettive direzioni di area e per la loro differenziazione e le designazioni dei relativi responsabili, motivate sulla base dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dagli accordi sindacali.
3. Il segretario generale, sulla base delle indicazioni e designazioni pervenute, previa eventuale richiesta di chiarimenti in ordine alle medesime, costituisce i settori e le posizioni dirigenziali individuali interne alle direzioni di area, ne determina l’eventuale differenziazione e ne nomina i responsabili.
4. Il segretario generale costituisce i settori e le posizioni dirigenziali individuali esterne alle direzioni di area e ne nomina i responsabili.
5. In riferimento all’articolo 17, comma 4, della legge regionale, il segretario generale può costituire specifiche strutture dirigenziali per lo svolgimento di funzioni a carattere integrato e trasversale, equiparate, in relazione alla loro complessità, alle strutture di cui alla l.r. 1/2009 articolo 6, comma 4, definendone gli obiettivi d’interesse interdirezionale o generale ed i termini per il conseguimento degli stessi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.