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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 60
- Criteri di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei (l.r. 1/2009 , articolo 33, comma 1) (11)

Articolo così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 5.

1. Ai sensi della l.r. 1/2009, articolo 33, comma 1, lettera a), si considerano incarichi saltuari o temporanei quelli aventi ad oggetto attività esercitate occasionalmente e non continuativamente che richiedono un impegno lavorativo limitato, tale da non ripercuotersi negativamente sulle capacità lavorative del dipendente, comportando una diminuzione del suo rendimento lavorativo.
2. Possono essere autorizzate, previo accertamento dell’assenza di contrasto con l’attività lavorativa:
a) le prestazioni di lavoro autonomo che producono redditi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);
b) le prestazioni svolte a titolo gratuito;
c) l’assunzione di cariche in associazioni.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

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Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.