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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 58
- Criteri di valutazione della conciliabilità dell’incarico (l.r. 1/2009 , articolo 33, comma 6)
1. Il dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente o il direttore di area di coordinamento di appartenenza del dirigente e i soggetti di cui all’articolo 57 esprimono il parere in ordine alla conciliabilità dell’incarico con i compiti d’ufficio. A tal fine tengono conto dei criteri espressi agli articoli 59 e 60 e valutano la gravosità e complessità dell’incarico, con particolare riguardo agli elementi di cui all’articolo 60, comma 4, nonché l’eventuale configurazione di cumulo di incarichi.
1 bis. Al fine di consentire all’amministrazione la verifica della compatibilità con l’orario di lavoro previsto per i dipendenti regionali, il dipendente specifica nella richiesta di autorizzazione il tempo effettivo in termini di giorni od ore da destinare allo svolgimento dell’incarico. (8)

Comma inserito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 3.

2. Non si considerano in ogni caso conciliabili le seguenti attività:
a) attività preparatoria o di redazione di piani o progetti soggetti ad approvazione, vigilanza, controllo, anche in forma eventuale, da parte del settore di assegnazione del dipendente;
b) ulteriori attività di elaborazione di atti e documenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), soggetti alla competenza del settore di assegnazione del dipendente;
c) attività che, per l’impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, a parere del responsabile della struttura di assegnazione, non consentono il regolare svolgimento dei compiti da parte del dipendente in relazione alle esigenze della struttura di assegnazione stessa.
3. Nel caso in cui le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), siano demandate ad altro settore del Consiglio regionale o ad altre strutture della Regione, il parere favorevole può essere rilasciato solo nel caso in cui il dipendente, per la posizione specifica ricoperta e per i compiti assegnati, non sia in grado di interferire nell'esercizio delle funzioni relative a dette attività.
4. Nel caso in cui sussista un finanziamento regionale il parere favorevole può essere rilasciato a condizione che nessuna fase del procedimento che ha come atto finale l’erogazione del finanziamento medesimo rientri nella competenza del settore di assegnazione del dipendente e che, per la posizione specifica ricoperta e per i compiti assegnati, il dipendente non sia in grado di interferire nel procedimento.
5. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento, non collocati in aspettativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o di contratto, non possono essere titolari di dottorati di ricerca a titolo oneroso, borse di studio e assegni di ricerca a qualsiasi titolo conferiti.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

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Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.