Regolamento 22 novembre 2011, n. 16
Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011
Art. 55
- Organizzazione del lavoro del personale giornalistico
1. Le modalità di utilizzazione dell’orario di lavoro dovuto dal personale giornalistico, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, e l’organizzazione dell’orario di servizio sono definite dal capo ufficio stampa, secondo quanto disposto dalla legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale), articolo 4, comma 4.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.