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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 5
- Costituzione delle direzioni di area
1. L’ufficio di presidenza, entro trenta giorni dalla deliberazione di nomina del segretario generale ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale, sentito lo stesso segretario generale e tenuto conto della dotazione organica del consiglio, costituisce, con propria deliberazione, le direzioni di area, entro il numero massimo previsto dalla legge regionale e ne determina le competenze e l’eventuale differenziazione.
2. L’ufficio di presidenza, con le modalità del comma 1, può modificare le direzioni di area costituite.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

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Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.