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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 48
- Piano della formazione
1. Gli interventi di formazione professionale sono attuati secondo un metodo di programmazione, attraverso il piano della formazione, biennale, a scorrimento annuale, che definisce le iniziative da svolgere, le modalità operative, i soggetti interessati, le risorse finanziarie. Le iniziative previste nel piano e non ancora concluse o non ancora avviate dopo il primo anno possono essere confermate nel nuovo piano formativo.
2. Il piano biennale è redatto dal settore competente in materia di formazione, di norma entro il mese di gennaio del primo anno del biennio di riferimento, sulla base delle esigenze formative indicate dai direttori di area e dal segretario generale per le strutture ad esso direttamente afferenti e per le strutture speciali di supporto agli organi politici e istituzionali e definite dal comitato di direzione, di norma entro il mese di dicembre dell’anno precedente il biennio di riferimento del piano. La redazione del piano tiene conto degli indirizzi eventualmente espressi dall’Ufficio di presidenza ai sensi della lr 4/2008, articolo 26.
3. Il segretario generale, sentito il comitato di direzione e previa contrattazione con le rappresentanze sindacali, approva con proprio atto il piano.
4. Il settore competente in materia di formazione, entro il mese di febbraio, trasmette al segretario generale una relazione di consuntivo e valutazione degli esiti delle attività formative svolte nell’anno precedente, anche sulla base dei dati rilevati dal monitoraggio delle attività svolte effettuato con i docenti ed i partecipanti alle attività stesse.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.