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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 43
- Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni indette per la copertura di posti del Consiglio regionale sono nominate con decreto del dirigente della Giunta regionale competente in materia di reclutamento di personale, su indicazione del Segretario generale del Consiglio regionale, in coerenza con i vigenti protocolli d’intesa. Le commissioni sono formate avendo riferimento alla specializzazione dei commissari in relazione ai contenuti di merito delle prove, e possono svolgere anche le funzioni di preselezione nei casi previsti dal d.p.g.r. 33/R/2010, articolo 9.
2. Il compenso dei componenti effettivi e supplenti e dei segretari delle commissioni esaminatrici, quando esterni all’amministrazione regionale, è fissato in misura non superiore ai seguenti importi:
a) euro 700,00 per selezioni fino a 50 candidati ammessi;
b) euro 1.000,00 per selezioni fino a 150 candidati ammessi;
c) euro 1.500,00 per selezioni fino a 400 candidati ammessi;
d) euro 2.000,00 per selezioni fino a 1.000 candidati ammessi;
e) euro 2.500,00 per selezioni oltre 1.000 candidati ammessi.
3. L’ammontare del compenso è determinato dal dirigente della Giunta regionale competente in materia di reclutamento del personale tenuto conto della complessità delle operazioni concorsuali e il compenso è corrisposto in proporzione alle sedute alle quali i componenti effettivi e supplenti ed il segretario hanno partecipato.
4. Qualora si renda necessaria la nomina di sottocommissioni, i compensi di cui al comma 2 sono attribuiti ai componenti esterni delle medesime con riferimento al numero dei candidati rispettivamente assegnati.
5. Ai componenti e al segretario delle commissioni di esame e delle eventuali sottocommissioni compete, in quanto spettante, il rimborso spese, con le modalità previste per i dipendenti regionali.
6. Gli importi di cui al comma 2 possono essere aggiornati con decreto del dirigente del Consiglio regionale competente in materia di personale con cadenza biennale.
7. Ai componenti del comitato di vigilanza spetta un compenso di euro 50,00 per ogni giorno di presenza. Al componente con funzioni di coordinamento spetta un compenso di euro 200,00 per ogni giorno di presenza.
8. Ai componenti esterni delle commissioni per le selezioni per il conferimento delle borse di studio del consiglio regionale è corrisposto il compenso di cui al comma 2 in misura ridotta fino al 30 per cento.
9. Per tutto quanto non diversamente disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al d.p.g.r. 33/R/2010, capo II, sezione II.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

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Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.