Menù di navigazione

Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 4
- Competenze dell’ufficio di presidenza in materia di organizzazione
1. Ai sensi della legge regionale di cui al presente regolamento e della l.r. 1/2009 l’ufficio di presidenza, sulla base degli indirizzi emanati dal consiglio regionale mediante la relazione previsionale e programmatica:
a) definisce le priorità, gli obiettivi e le direttive per la gestione del consiglio;
b) formula la proposta di regolamento interno di organizzazione;
c) determina la dotazione organica del consiglio, articolata fra dirigenza e personale inquadrato nelle categorie contrattuali;
d) approva gli indirizzi per la determinazione annuale del fabbisogno di risorse professionali;
e) delibera la nomina e la revoca del segretario generale, su proposta del presidente;
f) costituisce le direzioni di area e ne determina le competenze;
g) approva il programma delle attività contrattuali;
h) formula indirizzi riguardo alla contrattazione decentrata e alle relazioni sindacali, previo confronto con la Giunta ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale, ed individua i componenti delle delegazioni trattanti per la parte pubblica;
i) determina i criteri per l’individuazione dei settori e per la differenziazione dei medesimi in relazione alla complessità delle funzioni svolte;
j) determina i criteri per la costituzione di posizioni dirigenziali individuali;
k) determina i criteri per la delega di talune attività a dipendenti inquadrati nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale;
l) attribuisce gli obiettivi annuali al segretario generale;
m) definisce criteri e procedure per la valutazione del segretario generale ed effettua tale valutazione;
n) stabilisce l’attribuzione al segretario generale di una quota di compenso correlata ai risultati conseguiti;
o) definisce i criteri per l’esercizio del controllo strategico e di gestione;
p) disciplina le procedure di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
q) delibera la promozione e la resistenza alle liti;
r) delibera in merito alle relazioni istituzionali di cui all’articolo 5 della legge regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.