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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 37
- Procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza
1. Spettano al Consiglio regionale l’individuazione dei posti da mettere a concorso, nonché la determinazione delle tipologie concorsuali da attivare, dei titoli da valutare e dei contenuti delle prove, della composizione delle commissioni d’esame.
2. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza è gestito dagli uffici della Giunta, secondo quanto previsto dalla l.r. 1/2009 e dal decreto del presidente della giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R/2010 (regolamento interno di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 ( testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)e , con riferimento agli aspetti legati all’attivazione ed effettuazione delle procedure stesse ed in attuazione dei contenuti specifici dei bandi di concorso e della composizione delle commissioni esaminatrici stabiliti dal segretario generale, in coerenza con il fabbisogno della struttura consiliare e con i protocolli d’intesa, per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento.
3. Le commissioni esaminatrici per il reclutamento della dirigenza regionale sono disciplinate dall’articolo 43.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

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Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.