Regolamento 22 novembre 2011, n. 16
Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011
Art. 22
- La rendicontazione dei risultati per la gestione della prestazione
1. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la redazione della relazione sulla prestazione, da parte dell’articolazione organizzativa consiliare competente in materia di programmazione delle attività e misurazione della prestazione, validata dall’OIV e approvata entro il 30 aprile di ogni anno dall’Ufficio di presidenza.
2. La relazione sulla prestazione evidenzia, a consuntivo e con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
3. La validazione e l’approvazione della relazione sulla prestazione costituisce condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti del sistema premiante.
4. La relazione sulla prestazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.