Menù di navigazione

Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 14
- Definizioni e obiettivi
1. Gli obiettivi programmati, monitorati e misurati ai fini della valutazione, sono gli obiettivi del Consiglio regionale, come definiti nella relazione previsionale e programmatica di cui al regolamento interno del Consiglio regionale 20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità), articolo 3.
2. Gli obiettivi sono declinati in obiettivi strategici e di articolazione organizzativa, e costituiscono il riferimento per la valutazione della prestazione dei dipendenti.
3. Gli obiettivi devono essere accompagnati da indicatori misurabili e devono assumere a riferimento:
a) la modernizzazione e il miglioramento dell'organizzazione e dei processi;
b) l’incremento delle competenze e delle capacità professionali in relazione all’attuazione di piani e programmi;
c) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni e delle forme di partecipazione dei cittadini;
d) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con il contenimento e la riduzione dei costi, nonché con l'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
e) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati anche in riferimento al grado di soddisfazione degli utenti esterni ed interni destinatari delle attività;
f) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.