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Legge regionale 28 marzo 2023, n. 15

Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 3/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2023

Art. 3
Rimborso spese per l’esercizio del mandato. Sostituzione dell’articolo 6 bis della l.r. 3/2009
1. L’articolo 6 bis della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 6 bis - Rimborso spese per l’esercizio del mandato
1. Al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l’esercizio del mandato, mensile omnicomprensivo, determinato nella differenza tra quanto dovuto per indennità di carica ed indennità di funzione ed il limite di euro 13.000,00.
2. Ai consiglieri ed ai componenti della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l’esercizio del mandato, mensile omnicomprensivo, composto da una quota fissa e, per i soli consiglieri, da una quota variabile in base alla distanza tra il comune di residenza ed il comune sede del Consiglio.
3. Al consigliere che ricopre la carica di Sottosegretario alla presidenza della Giunta non spetta la quota variabile di cui al comma 2.
4. La quota fissa di cui al comma 2, è così determinata:
a) Presidente della Giunta: euro 2.819,81;
b) Presidente del Consiglio: euro 2.824,25;
c) componente della Giunta e Sottosegretario alla presidenza della Giunta: euro 2.497,76;
d) Vicepresidente del Consiglio: euro 2.182,20;
e) Consigliere segretario del Consiglio: euro 2.119,20;
f) Portavoce dell’opposizione: euro 2.140,00;
g) Presidente di gruppo consiliare: euro 2.110,00;
h) Vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: euro 1.988,00;
i) Presidente di commissione: euro 2.079,00;
l) Segretario questore del Consiglio: euro 1.977,00;
m) Vicepresidente e segretario di commissione: euro 1.977,00;
n) Consigliere: euro 1.925,00.
5. La quota variabile di cui al comma 2, parametrata ad una presenza media presunta di diciotto giornate per ogni mese, è determinata moltiplicando per euro 0,48 il doppio della distanza tra il comune di residenza, con una distanza massima attribuibile di chilometri 220, e il comune sede del Consiglio, con un minimo di 20 chilometri. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale, marittimo o combinato più breve. Qualora il doppio della distanza superi i 120 chilometri, per la parte eccedente tale misura il rimborso viene calcolato moltiplicando l’eccedenza per euro 0,26.
6. Nessun rimborso spese od altra utilità sono dovuti per la partecipazione alle commissioni permanenti, istituzionali, speciali, di indagine o di inchiesta.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. n. 22, parte prima, del 26 aprile 2023.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.