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Legge regionale 28 marzo 2023, n. 14

Disposizioni di attuazione dell’articolo 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2023

Art. 1
Strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 40 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è inserito il seguente:
2 bis. Il Sottosegretario alla presidenza dispone di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne, che non si sovrappone con l’ufficio di segreteria di cui dispone il gruppo consiliare cui il Sottosegretario stesso appartiene in qualità di consigliere regionale.
”.
2. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 40 della l.r. 1/2009 , le parole: “
di cui ai commi 1 e 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui ai commi 1, 2 e 2 bis
”, e dopo le parole: “
relativa dotazione organica
” sono aggiunte le seguenti: “
assegnando alla struttura di cui al comma 2 bis una unità di personale in meno rispetto alla dotazione massima delle strutture di cui al comma 2
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.