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Legge regionale 16 marzo 2023, n. 13

Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 22 marzo 2023

Art. 6
Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico. Inserimento dell’articolo 4 ter nella l.r. 71/2017
1. Dopo l’articolo 4 bis della l.r. 71/2017 è inserito il seguente articolo:
Art. 4 ter Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico
1. L'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico è un sistema di cooperazione aperto in cui diversi attori, pubblici e privati, concorrono nel favorire lo sviluppo delle applicazioni delle tecnologie digitali nei sistemi di produzione e nei servizi. Esso si articola in aggregazioni formalmente organizzate, quali strutture o raggruppamenti di soggetti pubblici e privati di parti
indipendenti, partenariati allargati, campi nazionali di ricerca e sviluppo (R&S) ed ecosistemi dell’innovazione.
2. Le aggregazioni di cui al comma 1:
a) sono costituite da imprese, organismi di ricerca, centri e infrastrutture per il trasferimento tecnologico, digital innovation hub, competence center, distretti tecnologici regionali, organizzazioni senza scopo di lucro;
b) svolgono attività di divulgazione, diffusione e trasferimento di conoscenze a favore delle imprese a supporto dell’applicazione delle innovazioni e delle tecnologie ai processi produttivi e ai servizi.
3. La Regione promuove il coordinamento dell'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico mediante la costituzione, presso la Giunta regionale, di un comitato di indirizzo e favorisce aggregazioni regionali specializzate.
4. La Giunta regionale definisce la composizione del comitato di cui al comma 3 e le modalità di funzionamento dello stesso entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sentita la consulta di cui all'articolo 29.
5. La partecipazione ai lavori del comitato è a titolo gratuito e non è riconosciuto alcun rimborso spese.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.