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Legge regionale 16 marzo 2023, n. 13

Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 22 marzo 2023

Art. 2
Ambiti di intervento. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 71/2017
g) la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese e delle start-up innovative;
”.
k bis) il sostegno ai processi di risoluzione delle situazioni di crisi aziendale;
”.
k ter) interventi finalizzati all’indennizzo, totale o parziale, dei danni materiali e immateriali subiti dalle imprese a seguito di eventi calamitosi o comunque eccezionali aventi carattere emergenziale;
”.
k quater) il sostegno alla transizione digitale;
”.
k quinquies) il sostegno alla parità di genere ed alla promozione delle pari opportunità.
”.
k sexies) il consolidamento delle filiere di fornitura e di produzione.
”.
7. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 71/2017 è aggiunto il seguente:
1 bis. Gli interventi di sostegno alle imprese possono riguardare altresì la promozione e l’accompagnamento degli investimenti mediante accordi di collaborazione e partenariato economico, finanziario e scientifico-tecnologico con altre istituzioni internazionali, nazionali e locali, protocolli d’intesa con investitori nazionali ed esteri e l'integrazione delle politiche regionali con le politiche locali.
”.
8. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 3 della l.r. 71/2017 è aggiunto il seguente:
1 ter. La Regione, per sostenere e favorire gli investimenti delle imprese, garantisce un accesso unico e coordinato alle strutture regionali interessate con riguardo a:
a) le informazioni sulle opportunità di finanziamento pubblico regionale, nazionale e comunitario;
b) il raccordo con gli uffici regionali e il sistema istituzionale, in particolare gli enti locali e il sistema camerale, per le attività di carattere amministrativo e per iniziative di promozione dello sviluppo aziendale e territoriale;
c) il raccordo con il sistema delle competenze della ricerca pubblica regionale e del sistema degli incubatori di start-up;
d) il supporto e la promozione di progettualità integrata pubblico/privata e la collaborazione tra imprese.
”.
9. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 3 della l.r. 71/2017 è aggiunto il seguente:
1 quater. Il sistema di accesso unico e coordinato di cui al comma 1 ter è promosso e sviluppato in collaborazione con le associazioni di categoria extra-agricole che compongono il tavolo di concertazione generale istituito ai sensi dell’articolo 3 della regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.