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Legge regionale 16 marzo 2023, n. 13

Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 22 marzo 2023

Art. 19
Revoca delle agevolazioni. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 71/2017
1. La rubrica dell’articolo 21 è sostituita dalla seguente: “
Revoca delle agevolazioni
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 è sostituito dal seguente:
1. In caso di mancata realizzazione del progetto e in caso di realizzazione in una percentuale inferiore a quella minima prevista dal bando è disposta la revoca totale dell'agevolazione concessa.
”.
3. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 dopo la parola: “
requisiti
” sono inerite le seguenti: “
e l’inadempimento degli obblighi
”.
4. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 dopo le parole: “
lettera a)
” sono inerite le seguenti: “
e comma 1 bis;
”.
5. Alla fine della lettera c) del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 sono aggiunte le parole: “
e comma 1 bis;
”.
e) la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore. In tali casi la revoca comporta il pagamento, da parte del beneficiario, di un rimborso determinato forfettariamente dalla Giunta regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti e in proporzione all'entità dell’agevolazione.
”.
e bis) la mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro entro novanta giorni dalla notifica dell'avvenuto accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 1 ter.
”.
8. Alla fine del comma 5 bis dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 sono aggiunte le parole: “
con le modalità previste dal bando.
”.
9. Il comma 8 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 è sostituito dal seguente:
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli investimenti in infrastrutture pubbliche. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 20, comma 3, comporta la revoca totale dell’agevolazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.