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Legge regionale 7 gennaio 2023, n. 1

Potenziamento dell’intervento regionale a sostegno dell’economia toscana attuato tramite la società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla l.r. 28/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 11 gennaio 2023





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visti l’articolo 4, comma 1, lettera n), e l’articolo 50 dello Statuto;


Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa);


Considerato quanto segue:


1. La decisione della Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 28 (Potenziamento e innovazione degli strumenti di intervento regionale a sostegno dell’economia toscana: decisioni in merito al Piano Industriale 2020-2024 di Fidi Toscana Spa e strategie inerenti l’in-house providing a supporto della Regione Toscana), in merito alla quale il Consiglio regionale si è espresso con la risoluzione 6 aprile 2022, n. 182, conferma decisamente il ruolo di Sviluppo Toscana S.p.A. quale società a servizio dello sviluppo economico regionale, con trasformazione da organismo intermedio ad agenzia di sviluppo e con un forte incremento delle attività svolte rispetto a quelle ad oggi affidate;


2. È necessario aggiungere all’oggetto sociale ulteriori e significative attività proprie, tali da delineare un supporto a tutto tondo nell’attuazione delle politiche di intervento regionale, anche estendendo il perimetro dell’operatività alle aziende sanitarie, in ragione del previsto impatto che le stesse potranno dover fronteggiare per la gestione delle misure del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);


3. È opportuno il superamento della vigente distinzione delle attività tra quelle “istituzionali a carattere continuativo” e quelle “istituzionali a carattere non continuativo”;


4. È necessario armonizzare le scadenze per la formazione del piano di attività annuale con proiezioni pluriennali e del bilancio di previsione di Sviluppo Toscana S.p.A. con quelle di approvazione dei documenti di bilancio regionale;


5. Alla luce di quanto espresso dal Consiglio Regionale con la sopracitata risoluzione n. 182/2022, è opportuno stabilire che la governance di Sviluppo Toscana sia impostata in una logica di collegialità e che pertanto sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri nominati dal Presidente della Giunta regionale, in luogo di un amministratore unico, tenuto conto che l’evoluzione della società nel ruolo di supporto allo sviluppo economico toscano comporta un’evidente maggiore complessità dell’articolazione organizzativa e che in altre società in-house similari italiane si riscontra la presenza di un consiglio di amministrazione;


6. È opportuno prevedere la nuova figura del Direttore generale;


7. Per il compimento delle varie attività e adempimenti richiesti dalle modifiche legislative è necessario disporre che l’attuale “governance” si protragga fino a quando l’assemblea, convocata non appena espresse le relative designazioni, approverà le nomine di primo insediamento del Consiglio di amministrazione;


8. Al fine di consentire il più celere avvio delle procedure per il riassetto della governance societaria nel senso delineato dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Oggetto sociale. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 28/2008
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), dopo le parole: “
enti dipendenti
” sono inserite le seguenti: “
e delle aziende sanitarie come individuate dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 28/2008 , dopo le parole: “
finanziario,
” sono inserite le seguenti: “
, ivi compreso il rilascio di garanzie,
” e dopo le parole: “
enti pubblici
” sono aggiunte le seguenti: “
, anche in adempimento alle misure del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
”.
3. Alla fine della lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 28/2008 sono aggiunte le parole: “
e per l’attuazione di progetti, programmi e iniziative di miglioramento dell’attrattività localizzativa della Toscana
”.
4. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 28/2008 , dopo le parole: “
locali regionali
” sono aggiunte le seguenti: “
, supporto alle amministrazioni pubbliche locali per la realizzazione di attività di interesse generale,
”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
1 bis. Nell’oggetto sociale di Sviluppo Toscana S.p.A., quale agenzia di sviluppo a supporto della Regione Toscana, sono ricomprese altresì le seguenti attività:
a) realizzazione o gestione di incubatori di impresa e altre infrastrutture per il trasferimento tecnologico, collocati in immobili di proprietà o nella disponibilità della società, della Regione o di altri soggetti pubblici;
b) realizzazione di progetti di investimento nelle infrastrutture pubbliche a finalità produttive;
c) supporto e assistenza informativa alle imprese nell’accesso alle opportunità di ricerca per l’innovazione tecnologica e di finanziamento, nei limiti e con le modalità definite dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), con particolare riferimento al necessario coordinamento con le associazioni di categoria extra agricole che partecipano alle procedure di concertazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
d) assunzione di partecipazioni di minoranza tramite fondi attivati nell’ambito di programmi finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie, con le modalità stabilite nei regolamenti dei fondi stessi e nel quadro dei regimi di aiuto, al capitale sociale di imprese, costituite o costituende nella forma di società di capitali, anche attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili;
e) gestione, costituzione e collocamento, nonché sottoscrizione, per il tramite di una società di gestione del risparmio (SGR), di quote di fondi chiusi, mobiliari e immobiliari, aventi sede nel territorio regionale.
”.
6. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 28/2008 è aggiunto il seguente:
2 bis. Sviluppo Toscana S.p.A. può detenere partecipazioni, anche totalitarie o di maggioranza, in società necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del Sito esternodecreto legislativo 9 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Qualora esse siano connotate quali “in house providing”, la società attiva le procedure per assicurarne il relativo controllo analogo.
”.
Art. 2
Piano delle attività. Sostituzione dell’articolo 3 bis della l.r. 28/2008
1. L’articolo 3 bis della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 3 bis - Piano delle attività
1. La società svolge la propria attività sulla base di un piano delle attività annuale con eventuali proiezioni pluriennali. Il piano delle attività di Sviluppo Toscana S.p.A. indica, per ciascuna delle attività istituzionali di cui all’articolo 2, il corrispettivo determinato avendo a riferimento i costi che concorrono, in modo diretto o indiretto, allo svolgimento delle stesse. I corrispettivi sono calcolati sulla base del tariffario dei compensi unitari da corrispondere a Sviluppo Toscana S.p.A. di cui al comma 2. I costi per lo svolgimento delle attività sono dettagliati in apposito catalogo-listino, elaborato sulla base del tariffario.
2. La Giunta regionale, con delibera da approvare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, approva annualmente:
a) il tariffario dei compensi e il catalogo-listino elaborato dalla società, corredando la relazione di congruità economica in relazione all’oggetto e al valore della prestazione a confronto con analoghi servizi disponibili sul mercato, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
b) gli indirizzi per l'attività e la redazione del relativo piano, la gestione e il controllo di Sviluppo Toscana S.p.A.;
c) le attività per le quali la Regione Toscana intende avvalersi di Sviluppo Toscana S.p.A. ed il valore complessivo delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
3. La realizzazione delle attività previste nel piano delle attività è disciplinata da una convenzione quadro, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, di norma nel termine di cui al comma 2. La convenzione è redatta nel rispetto, in particolare, delle previsioni dei regolamenti comunitari, nonché dei sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari che concorrono al piano di attività.
4. Il piano delle attività è adottato da Sviluppo Toscana S.p.A. e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello cui si riferisce, contestualmente al bilancio di previsione. La Giunta Regionale approva il piano delle attività nel termine di cui all’articolo 4, comma 2.
5. Il piano delle attività è altresì trasmesso contestualmente alla commissione consiliare competente per l’espressione del proprio parere, da rendersi entro quindici giorni dal ricevimento. Decorso il termine senza che la commissione si sia pronunciata, la Giunta regionale può prescindere dal parere.
6. Il piano delle attività può essere aggiornato nel corso dell'anno con deliberazione della Giunta regionale per la disciplina di ulteriori attività non prevedibili in sede di prima definizione del piano stesso o per la rimodulazione delle attività preventivate, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.
”.
Art. 3
Piano della qualità della prestazione organizzativa. Modifiche all’articolo 3 ter della l.r. 28/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 3 ter della l.r. 28/2008 le parole: “
ed esplicita gli obiettivi individuali dell’amministratore unico
” sono soppresse, e le parole: “
comma 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 2
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 ter della l.r. 28/2008 le parole: “
dall’amministratore unico
” sono sostituite dalle seguenti: “
da Sviluppo Toscana S.p.A.
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 3 ter della l.r. 28/2008 le parole: “
L’amministratore unico
” sono sostituite dalle seguenti: “
Sviluppo Toscana S.p.A.
”, e le parole: “
ed individuali
” sono soppresse.
4. Al comma 4 dell’articolo 3 ter della l.r. 28/2008 le parole: “
, su proposta del direttore generale,
”, e le parole: “
compresa la valutazione sugli obiettivi individuali dell'amministratore unico e determina l’eventuale premio di risultato spettante in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati
” sono soppresse.
Art. 4
Bilancio. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 28/2008
1. L’articolo 4 della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Bilancio
1. Il bilancio economico di previsione è trasmesso da Sviluppo Toscana S.p.A. alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del collegio sindacale.
2. La Giunta regionale esprime, entro il 28 febbraio di ogni anno, assenso preventivo sul bilancio economico di previsione dell’esercizio in corso.
”.
Art. 5
Controlli. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 28/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 28/2008 , dopo le parole: “
dotazione organica
” sono inserite le seguenti: “
, ivi compresa l’assegnazione di incarico al Direttore generale, e
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 28/2008 , le parole: “
all’amministratore unico
” sono sostituite dalle seguenti: “
al Presidente del Consiglio di amministrazione
”.
3. Al comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 28/2008 , le parole: “
comma 5
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 3
”.
Art. 6
Organi sociali. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 28/2008
1. L’articolo 6 della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Organi sociali
1. Sono organi della società:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Collegio sindacale.
2. Il Consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea, è composto da tre o cinque membri, di cui uno con funzione di Presidente.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente, sono designati dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e con le modalità di cui all’articolo 4 della stessa l.r. 5/2008 .
4. La durata degli incarichi dei componenti del Consiglio di amministrazione è individuata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, nei limiti dell'articolo 2383 del codice civile.
5. I compensi del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) e della normativa statale in materia.
6. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 51, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana.
7. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente del Collegio sindacale e ai membri del Collegio è determinato ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 20/2008 e della normativa statale in materia.
”.
Art. 7
Direttore generale. Inserimento dell’articolo 6 bis 1 nella l.r. 28/2008
1. Dopo l’articolo 6 bis della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
Art. 6 bis 1 - Direttore generale
1. Le funzioni di direzione della società sono affidate a un Direttore generale, individuato dalla società sulla base di apposita procedura di selezione. La Giunta regionale stabilisce i limiti al relativo compenso, nella misura massima spettante ai direttori di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui è soggetto il suddetto emolumento.
2. Il Direttore generale è selezionato tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o equipollente, nonché di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili a Sviluppo Toscana S.p.A. per oggetto sociale, entità di bilancio e complessità organizzativa.
3. Nelle more dello svolgimento della procedura di selezione di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione neo insediato può conferire un incarico professionale di Direttore generale di durata non superiore a sei mesi, nel rispetto dei requisiti e con i limiti di compenso di cui al presente articolo.
”.
Art. 8
Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 28/2008
1. L’articolo 7 della l.r. 28/2008 è abrogato.
Art. 9
Norme transitorie. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 28/2008
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
3 bis. L’assemblea per la nomina di primo insediamento del Consiglio di amministrazione è convocata non appena espresse le designazioni di cui all’articolo 6, comma 3. Fino a tale nomina rimane in carica l’uscente Amministratore unico con funzioni di direzione.
”.
Art. 10
Adeguamento dello Statuto di Sviluppo Toscana S.p.A.
1. L’assemblea di Sviluppo Toscana S.p.A. adegua, previa approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), lo statuto della società alle prescrizioni della presente legge entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della stessa.
Art. 11
Clausola di neutralità finanziaria
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.