Menù di navigazione

Legge regionale 7 gennaio 2023, n. 1

Potenziamento dell’intervento regionale a sostegno dell’economia toscana attuato tramite la società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla l.r. 28/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 11 gennaio 2023

Art. 6
Organi sociali. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 28/2008
1. L’articolo 6 della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Organi sociali
1. Sono organi della società:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Collegio sindacale.
2. Il Consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea, è composto da tre o cinque membri, di cui uno con funzione di Presidente.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente, sono designati dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e con le modalità di cui all’articolo 4 della stessa l.r. 5/2008 .
4. La durata degli incarichi dei componenti del Consiglio di amministrazione è individuata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, nei limiti dell'articolo 2383 del codice civile.
5. I compensi del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) e della normativa statale in materia.
6. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 51, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana.
7. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente del Collegio sindacale e ai membri del Collegio è determinato ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 20/2008 e della normativa statale in materia.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.