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Legge regionale 7 gennaio 2023, n. 1

Potenziamento dell’intervento regionale a sostegno dell’economia toscana attuato tramite la società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla l.r. 28/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 11 gennaio 2023

Art. 7
Direttore generale. Inserimento dell’articolo 6 bis 1 nella l.r. 28/2008
1. Dopo l’articolo 6 bis della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
Art. 6 bis 1 - Direttore generale
1. Le funzioni di direzione della società sono affidate a un Direttore generale, individuato dalla società sulla base di apposita procedura di selezione. La Giunta regionale stabilisce i limiti al relativo compenso, nella misura massima spettante ai direttori di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui è soggetto il suddetto emolumento.
2. Il Direttore generale è selezionato tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o equipollente, nonché di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili a Sviluppo Toscana S.p.A. per oggetto sociale, entità di bilancio e complessità organizzativa.
3. Nelle more dello svolgimento della procedura di selezione di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione neo insediato può conferire un incarico professionale di Direttore generale di durata non superiore a sei mesi, nel rispetto dei requisiti e con i limiti di compenso di cui al presente articolo.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.