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Legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3

Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 4 febbraio 2022

Art. 2
Ambiti di intervento dei progetti
1. Il Consiglio regionale, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, individua i seguenti ambiti di intervento progettuale da parte dei comuni:
a) valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l’arte di strada, cosiddetta “street art”, intesa quale particolare forma di espressione dell’arte moderna che si manifesta in luoghi pubblici e che compenetra e armonizza la capacità e la creatività artistica del singolo con l’arredo urbano in aree spesso trascurate e in abbandono;
b) promozione e realizzazione di spettacoli, quali eventi, festival, concerti, che vedano come protagonisti giovani toscani di età non superiore a trentacinque anni;
c) promozione e realizzazione di progetti di aggregazione giovanile, anche in autogestione, volti alla valorizzazione dell’identità territoriale della Toscana da realizzare all’interno di strutture di proprietà o di gestione comunale;
d) valorizzazione di aree a verde pubblico e realizzazione di parchi giochi inclusivi finalizzati a garantire maggiore fruibilità degli spazi prioritariamente da parte dei bambini con disabilità.

Note del Redattore:

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Si veda anche il rifinanziamento di intervento disposto dalla l.r. 1 luglio 2022, n. 22.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.