Legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3
Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 4 febbraio 2022
Art. 5
Erogazione del contributo e relazione
1. L’erogazione del contributo avviene per l’intero ammontare dell’importo concesso entro il 2022.
2. Entro il 31 dicembre 2023, i comuni beneficiari del contributo presentano al Consiglio regionale e alla commissione consiliare competente una relazione sull’impiego del medesimo e la rendicontazione delle spese sostenute.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.