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Legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3

Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 4 febbraio 2022

Art. 4
Iniziative dirette del Consiglio regionale
1. Per gli ambiti di intervento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua, con deliberazione, iniziative dirette e il relativo finanziamento.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda anche il rifinanziamento di intervento disposto dalla l.r. 1 luglio 2022, n. 22.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.