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Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 47

Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il perdurare degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19. Modifiche alla l.r. 31/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 30 dicembre 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19);


Considerato quanto segue:


1. La crisi dell’economia e, in particolare, del settore edilizio conseguente alla situazione socio-sanitaria che ha caratterizzato questi ultimi anni, aggravata anche dai recenti eventi di rilievo internazionale;


2. Le misure adottate a livello nazionale per contrastare gli effetti negativi di tale crisi;


3. Si ritiene opportuno prolungare fino al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all’articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014 , dei piani operativi in scadenza dal 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi dalla normativa statale;


4. È, altresì, opportuno prolungare fino alla medesima data indicata al precedente punto 3, l’efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005 con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all’esproprio - contenute nei regolamenti urbanistici in scadenza dal 23 febbraio 2020;


5. Si ritiene opportuno, infine, prolungare al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale applicare la deroga a quanto stabilito dall’articolo 93, comma 3, e dall’articolo 94, comma 2 quater, della l.r. 65/2014 , con riferimento alle misure di salvaguardia in decadenza relative ai piani strutturali;


6. Non sono previsti oneri nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio regionale;


7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020
1. Al punto 6 del preambolo della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19); le parole: “
31 dicembre 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2023
”.
2. Al punto 7 del preambolo della legge regionale 31/2020 le parole: “
30 dicembre 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 dicembre 2023
”.
Art. 2
Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 31/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 31/2020 le parole: “
30 dicembre 2022
” sono sostituite dalle seguenti “
30 dicembre 2023
” e le parole: “
31 dicembre 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2023
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 31/2020 le parole: “
30 dicembre 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 dicembre 2023,
” e le parole: “
31 dicembre 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2023
”.
Art. 3
Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 31/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 1 bis della l.r. 31/2020 le parole: “
30 dicembre 2022
” sono sostituite dalle seguenti “
30 dicembre 2023
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 1 bis della l.r.31/2020 le parole: “
31 dicembre 2022
” sono sostituite con le seguenti: “
31 dicembre 2023
”.
Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.