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Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45

Legge di stabilità per l’anno 2023.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);


Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);


Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021);


Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 31 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022);


Vista la legge regionale 1 marzo 2022, n. 4 (Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani);


Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 14 dicembre 2022;


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 15 dicembre 2022;


Considerato quanto segue:


1. L’elevato numero di occupazioni senza titolo emerse con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione rende altresì necessaria una proroga al 31 dicembre 2025 del termine per il rilascio, da parte degli uffici regionali, della concessione al fine di portare a termine le verifiche avviate sulle molteplici occupazioni in questione;


2. È opportuno modificare le norme della legislazione sulla promozione della cultura della legalità di cui alla l.r. 11/1999 al fine di aggiornare il quadro delle attività che comportano una spesa, per le attività che ordinariamente sono svolte dal Centro di documentazione “Cultura della legalità democratica”, per la promozione di iniziative per ricordare la strage di Via dei Georgofili, per le azioni rivolte agli amministratori pubblici, per consolidare il sostegno alle iniziative e ai progetti rivolti ai giovani;


3. È opportuno, per accelerare le attività di potenziamento dei dipartimenti di prevenzione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, intervenire sull’articolo 25 della l.r. 38/2007 , per destinare, a tal fine, alle aziende unità sanitarie locali una parte delle somme il cui pagamento è ammesso in via amministrativa;


4. È opportuno stanziare ulteriori risorse per l'anno 2023, destinate ai comuni con meno di 5 mila abitanti, per interventi di investimento ai sensi dell’articolo 82 bis della l.r. 68/2011 ;


5. È necessario spostare la copertura finanziaria della progettazione della fattibilità tecnico economica per l’estensione della linea tramviaria 1 verso l’Ospedale Meyer per l’importo massimo di 100.000,00 euro nell’annualità 2023, e modificare l’articolazione della spesa prevista per la realizzazione di interventi per l’estensione verso Bagno a Ripoli del sistema tramviario dell’Area metropolitana fiorentina;


6. È opportuno stanziare ulteriori risorse per l'anno 2023, destinate rispettivamente ai comuni con meno di 5.000 abitanti e a quelli con popolazione compresa fra 5.000 e 20.000 abitanti, per interventi di investimento ai sensi dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011 ;


7. È necessario rimodulare il finanziamento per le attività di progettazione per adeguamento e ripristino condizioni di viabilità dell’intero tracciato SP107 e relativo e potenziamento;


8. È necessario, per consentire l’evasione di tutte le domande sorrette dai requisiti previsti per la concessione del contributo in favore di famiglie con figli minori disabili nel 2022, un ulteriore stanziamento sul relativo capitolo;


9. A seguito del bando in attuazione della l.r. 4/2022 le domande pervenute superano ampiamente la dotazione disponibile. Pertanto, a conclusione dell’istruttoria di ammissibilità in corso, la dotazione ulteriore sarà destinata allo scorrimento delle domande ammissibili ma non finanziabili e, contestualmente, sarà previsto per questi beneficiari lo slittamento di un anno della tempistica di realizzazione e rendicontazione delle spese;


10. È necessario destinare al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1 della l.r. 54/2021 ancora non conclusi l’importo di euro 400.000,00, pari al 10 per cento del valore complessivo dell’intervento, nonché fornire un contributo, pari a euro 500.000,00 per l’anno 2023, in favore dei consorzi di bonifica, per ulteriore finanziamento della progettazione di invasi e reti irrigue per fronteggiare la siccità;


11. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


CAPO I
Disposizioni in materia di entrata
Art. 1
Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2016
1. Ai commi 4 e 7 dell’articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), la parola: “
2022
” è sostituita dalla seguente: “
2025
”.
2. Nell’alinea del comma 6 dell’articolo 1 della l.r. 77/2016 , le parole: “
Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025
”.
3. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 1 della l.r. 77/2016 , le parole: “
per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
per le annualità dal 2017 al 2025
”.
4. Il comma 13 dell’articolo 1 della l.r. 77/2016 è sostituito dal seguente:
13. L’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all’
articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68
(Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015), è dovuta a decorrere dall’annualità di rilascio della concessione. Per gli anni 2016, 2021 e 2022 l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all’
articolo 1 della l.r. 68/2016
, è versata entro il 31 dicembre 2025, comprensiva degli interessi legali, contestualmente al versamento della differenza tra il canone effettivamente dovuto come formalizzato nell’atto di concessione e quanto versato a titolo di indennizzo determinato ai sensi del comma 6 per gli anni dal 2016 al 2025, e, contestualmente, al versamento degli indennizzi di cui ai commi 9 e 10.
”.
CAPO II
Disposizioni di carattere finanziario
SEZIONE I
Disposizioni in materia di promozione della cultura della legalità. Modifiche alla l.r. 11/1999
Art. 2
Centro di documentazione “Cultura della legalità democratica”. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 11/1999
1. Il comma 2 bis dell’articolo 5 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), è sostituito dal seguente:
2 bis. Il Centro:
a) cura la gestione della documentazione, acquisita direttamente o ricevuta da soggetti pubblici e privati;
b) gestisce una banca dati sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione mafiosa in Toscana;
c) sulla base dei dati forniti dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, cura la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione della documentazione disponibile sui beni confiscati presenti in Toscana, con il proposito di facilitare la conoscenza dei beni e le azioni degli enti locali finalizzate al riutilizzo sociale;
d) svolge le altre attività individuate, in coerenza con le finalità della presente legge, con la
deliberazione di cui al comma 3.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
3. L’organizzazione e il funzionamento del Centro e le modalità di svolgimento delle sue attività sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.
”.
Art. 3
Iniziative per ricordare la strage di Via dei Georgofili. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 11/1999
1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 11/1999 è inserito il seguente:
Art. 5 bis - Iniziative per ricordare la strage di Via dei Georgofili
1. La Regione, nell’ambito delle finalità e delle attività di cui all’articolo 1, promuove e sostiene iniziative per il ricordo della strage di Via dei Georgofili, avvenuta il 27 maggio 1993. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
2. Nell’anno 2023, trentesimo anniversario della strage di Via dei Georgofili, la Regione concede un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 20.000,00 all’Associazione familiari vittime strage di Via dei Georgofili APS, per la promozione di iniziative finalizzate al ricordo delle vittime, alla memoria degli eventi storici e giudiziari che hanno caratterizzato il periodo delle stragi mafiose e la risposta delle istituzioni, nonché alla promozione e alla diffusione dei valori della legalità, della solidarietà, della lotta alle mafie. Negli anni 2024 e 2025, all’Associazione è concesso un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 15.000,00 per anno, per la promozione di attività sulla memoria e sulla legalità. Negli anni successivi il contributo può essere previsto con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 5, nel limite massimo da essa stabilito.
3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso previa definizione, in coerenza con le finalità della presente legge, del programma di attività dell’anno di riferimento. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di concessione del contributo, l’associazione è tenuta a presentare una relazione sull’attività e sulle iniziative svolte e sulle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, se l’associazione non presenta la relazione nel termine stabilito o le spese rendicontate sono inammissibili o inferiori al contributo concesso. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le spese ammissibili per l’attività e per lo svolgimento delle iniziative, e le altre disposizioni operative di attuazione del presente comma.
”.
Art. 4
Iniziative per la formazione e l’aggiornamento di amministratori pubblici. Inserimento dell’articolo 5 ter nella l.r. 11/1999
1. Dopo l’articolo 5 bis della l.r. 11/1999 è inserito il seguente:
Art. 5 ter - Iniziative per la formazione e l’aggiornamento di amministratori pubblici
1. La Regione, nell’ambito delle finalità e delle attività di cui all’articolo 1, promuove e sostiene iniziative e progetti, proposti e realizzati dagli enti locali o dalle loro associazioni regionali maggiormente rappresentative, rivolti a dirigenti, funzionari e amministratori pubblici, per la formazione alla legalità e per l’aggiornamento sulle migliori esperienze di contrasto alla illegalità, di sensibilizzazione della società civile, di recupero all’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
2. Negli anni 2023, 2024 e 2025, la Regione concede un contributo straordinario fino a un massimo di euro 20.000,00 annui all’Associazione Regionale dei Comuni della Toscana (ANCI Toscana) per la promozione e la realizzazione di iniziative e progetti di cui al comma 1, anche in partenariato con enti locali, soggetti pubblici ed enti del Terzo settore. Negli anni successivi il contributo può essere previsto con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 5, nel limite massimo da essa stabilito.
3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso previa definizione del programma di iniziative o dei
progetti da realizzare dell’anno di riferimento. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di concessione del contributo, l’ANCI Toscana è tenuta a presentare una relazione sulle iniziative svolte e sulle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, se l’associazione non presenta la relazione nel termine stabilito o le spese rendicontate sono inammissibili o inferiori al contributo concesso. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le spese ammissibili per lo svolgimento delle iniziative e le altre disposizioni operative di attuazione del presente comma.
”.
Art. 5
Iniziative per la promozione della cultura della legalità rivolte ai giovani. Inserimento dell’articolo 5 quater nella l.r. 11/1999
1. Dopo l’articolo 5 ter della l.r. 11/1999 è inserito il seguente:
Art. 5 quater - Iniziative per la promozione della cultura della legalità rivolte ai giovani
1. La Regione, nell’ambito delle finalità e delle attività di cui all’articolo 1, promuove e sostiene iniziative e progetti sui temi della legalità, dell’impegno sociale, della cittadinanza attiva, rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana e, in generale, ai giovani toscani, anche al fine di favorire la partecipazione ai campi antimafia organizzati in Italia e in Toscana nei beni confiscati alla criminalità organizzata. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
2. Negli anni 2023, 2024 e 2025, la Regione sostiene le iniziative e i progetti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi, complessivamente fino a un massimo di euro 180.000,00 annui, ai soggetti che ne sono promotori e realizzatori, enti del Terzo settore di cui al
Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106
).
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini, le modalità, gli adempimenti da svolgere per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al comma 2, le spese ammissibili, la documentazione da presentare per l’attività svolta e le spese sostenute, i termini e le modalità per la revoca totale o parziale per mancato o incompleto svolgimento delle attività o per inadempimento delle prescrizioni previste. Negli anni 2023 e 2024 tra i soggetti beneficiari rientrano anche le associazioni, le organizzazioni e gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le cui attività siano riconducibili a quelle di interesse generale previste dall’
Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 117/2017
, costituiti da almeno sei mesi dalla presentazione della domanda, quantunque non risultino iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
4. Negli anni successivi il contributo può essere previsto con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 5, nei limiti massimi da essa stabiliti.
”.
Art. 6
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 11/1999
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 11/1999 è aggiunto il seguente:
2 bis. Agli oneri per le attività di cui agli articoli da 5 bis a 5 quater, inseriti dalla legge regionale di stabilità per l’anno 2023, pari ad un massimo complessivo di euro 220.000,00 per l'anno 2023 e di euro 215.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.
SEZIONE II
Altri interventi finanziari
Art. 7
Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 38/2007
1. L’articolo 25 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è sostituto dal seguente:
Art. 25 - Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento istituito ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 7 del d.lgs. 81/2008
, allargato ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, impartisce alle aziende USL apposite direttive volte al potenziamento delle attività di controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo priorità, linee e settori di intervento.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale valuta la consistenza degli organici del personale di vigilanza ed ispezione presente in ciascuna azienda ed autorizza eventuali nuove assunzioni a tempo indeterminato.
3. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro confluiscono nell’apposito capitolo regionale, costituito ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 13, comma 6, del d.lgs 81/2008
. Una quota delle entrate, fino all’importo massimo di euro 200.000,00 annui, viene trattenuta da ciascuna azienda USL, che la introita e la destina a interventi di potenziamento delle competenti strutture dei dipartimenti di prevenzione e dei servizi strumentali in dotazione alle stesse.
4. Ciascuna azienda USL presenta annualmente alla competente struttura regionale una relazione in cui dà conto dell'utilizzo delle somme trattenute e del rispetto del vincolo di destinazione loro imposto dall’
Sito esternoarticolo 13, comma 6, del d.lgs. 81/2008
e dal presente articolo.
5. Al fine di potenziare la vigilanza integrata e congiunta, la Giunta regionale promuove apposite intese con gli organi statali competenti per l’effettuazione dei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente agli appalti pubblici e privati, finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi.
6. La Giunta regionale promuove, inoltre, apposite intese con gli enti locali ed i relativi organismi rappresentativi per l’utilizzazione, ai fini del supporto alle attività di controllo previste dal presente articolo, del personale di cui alla
legge regionale 3 aprile 2006, n. 12
(Norme in materia di polizia comunale e provinciale). A tale fine, la Giunta regionale organizza e svolge appositi corsi di formazione professionale.
”.
Art. 8
Finanziamenti straordinari per investimenti. Modifiche all’articolo 82 bis della l.r. 68/2011
1. Dopo il comma 15 bis dell’articolo 82 bis della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è aggiunto il seguente:
15 ter. Nell’anno 2023, ai comuni potenzialmente destinatari del contributo degli anni 2020-2022 è concesso un ulteriore contributo, per complessivi euro 1.000.000,00, determinato in misura identica per ogni comune destinatario. Per la concessione e la liquidazione del contributo si applicano le seguenti disposizioni:
a) il comune interessato presenta la domanda di concessione del contributo entro il 1° marzo 2023;
b) il contributo è concesso per la realizzazione di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all’
Sito esternoarticolo 3, comma 18, della l. 350/2003
ed è finalizzato alla copertura di spese esigibili nell’anno 2023, relative ai lavori previsti nel quadro economico dell’intervento, i cui dati sono inseriti nelle banche dati indicate al comma 8. Ai fini della liquidazione del contributo, si fa riferimento al codice identificativo di gara (CIG) ad esclusione dello Smart CIG;
c) il contributo può essere concesso a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione dell’intervento di cui alla lettera b), altri finanziamenti pubblici o privati, fatta
salva l’eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune;
d) entro il termine del 31 ottobre 2023, il comune effettua i pagamenti, assolve agli obblighi informativi di cui al comma 8, e presenta richiesta di liquidazione del contributo. La liquidazione avviene in un’unica soluzione, nel limite del contributo concesso, entro trenta giorni dalla
comunicazione da parte dell’Osservatorio regionale contratti pubblici sull’esito positivo delle verifiche effettuate;
e) si provvede alla revoca totale del contributo in caso di mancata osservanza del termine del 31 ottobre 2023. Fermo restando detto termine per i pagamenti, il comune può evitare la revoca, a norma dell’articolo 98, se nel temine indicato dall’atto di avvio del procedimento di revoca presenta la richiesta di liquidazione e assolve agli obblighi informativi di cui al comma 8; si provvede comunque alla revoca parziale del contributo se parte della somma concessa non risulta ammissibile o non risulta pagata dal comune entro il 31 ottobre 2023;
f) con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro il 31 gennaio 2023, sono individuati i soggetti abilitati a presentare la domanda e la documentazione da presentare a corredo, i soggetti che devono sottoscrivere le attestazioni e le dichiarazioni, compresa la dichiarazione sulla riconducibilità dell’intervento alla tipologia di investimento di cui all’
Sito esternoarticolo 3, comma 18, della l. 350/2003
, l’indicazione del codice unico di progetto e la spesa stimata lorda di ciascun intervento, l’indicazione del responsabile unico del procedimento, la documentazione da presentare per la richiesta di liquidazione a cura del responsabile unico del procedimento, nonché gli altri elementi di cui al comma 12, lettere e), f), g), h);
g) si applicano altresì le disposizioni dei commi 8, 11, 13, 14.
”.
2. Dopo il comma 15 ter dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
15 quater. Nell'anno 2023, ai comuni aventi popolazione da 5.000 a 20.000 abitanti, come risultanti dai dati ufficiali ISTAT al 31 dicembre 2021, è concesso un contributo, per complessivi euro 1.000.000,00, determinato in misura identica per ogni comune destinatario, per la realizzazione di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all'
Sito esternoarticolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”). Per la concessione e la liquidazione del contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 15 ter.
”.
15 quinquies. Agli oneri di cui ai commi 15 ter e 15 quater, pari a complessivi euro 2.000.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
”.
Art. 9
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: “
ed euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
, euro 205.000,00 per l’anno 2022 ed euro 225.000,00 per l’anno 2023
”.
2. Alla lettera c) del comma 4 bis dell’articolo 9 della l.r. 77/2017 , le parole: “
per ciascuno degli anni 2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2022
”.
c bis) fino ad un massimo di euro 225.000,00 per l’anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025,
annualità 2023.
”.
Art. 10
Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 77/2017
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 77/2017 le parole: “
2022, 2023 e 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal 2022 al 2025
”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 77/2017 la parola: “
2022
” è sostituita dalla seguente: “
2023
”.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 77/2017 le parole: “
biennio 2023-2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
triennio 2023-2025
”.
b) per la spesa di cui al comma 1, lettera b), per l'importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025,
annualità 2023;
”.
c) per la spesa di cui al comma 1, lettera c), per l'importo massimo di euro 16.000.000,00 per l'anno 2023, di euro 40.000.000,00 per l’anno 2024 e di euro 14.000.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 06 “Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025.
”.
Art. 11
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 19/2019
1. All’articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: “
312.764.804,54
” è sostituita dalla seguente: “
300.764.804,54
”, in entrambe le sue occorrenze;
b) la parola: “
20.781.218,71
” è sostituita dalla seguente: “
8.781.218,71
” in entrambe le sue occorrenze.
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 19/2019 le parole: “
con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 - 2024
” sono soppresse.
c bis) per euro 48.687.624,30 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;
”.
c ter) per euro 8.781.218,71 per l'anno 2023, euro 27.161.156,99 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.
”.
Art. 12
Contributo straordinario alla Scuola universitaria superiore Sant'Anna di Pisa per la realizzazione di un polo per il trasferimento tecnologico. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 65/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019–2021) le parole: “
biennio 2023-2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
triennio 2023-2025
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 65/2019 è sostituito dal seguente:
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per il triennio 2023-2025, ripartiti in euro 500.000,00 per l’anno 2023, euro 1.000.000,00 per l’anno 2024 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla
Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025.
”.
Art. 13
Contributi straordinari per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi sulla viabilità locale nella Città Metropolitana di Firenze. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 31/2021
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 31 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021–2023) la parola “
2022
” è sostituita dalla seguente: “
2023
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 31/2021 è sostituito dal seguente:
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 375.000,00 per gli anni 2022 e 2023, si fa fronte come segue:
a) per euro 175.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022;
b) per euro 200.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.
”.
Art. 14
Progettazione di interventi finanziabili da fondi di coesione europei o nazionali. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 54/2021
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022), dopo le parole: “
di euro 4.000.000,00 per l'anno 2022
” sono aggiunte le parole “
ed euro 400.000,00 per l'anno 2023
”.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
6 bis. Per fronteggiare l'emergenza siccità è finanziata, in favore dei consorzi di bonifica, la progettazione di invasi e reti irrigue fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2023. Con la deliberazione di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità tecniche e attuative e quelle di erogazione e rendicontazione del contributo.
”.
3. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 1 è inserito il seguente:
6 ter. In conseguenza del finanziamento dell'esecuzione dell'intervento la cui progettazione è stata sostenuta dal fondo di cui al comma 6 bis, le somme già assegnate per la progettazione medesima sono rimborsate, da parte del consorzio beneficiario, al bilancio della Regione Toscana per essere riassegnate al medesimo fondo di cui al medesimo comma 6 bis.
”.
4. Il comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
7. All'onere di spesa di cui al comma 1, per l'importo massimo di euro
4.400.000,00, si fa fronte:
a) per euro 4.000.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni Finanziarie con le altre autonomie territoriali” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;
b) per euro 400.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni Finanziarie con le altre autonomie territoriali” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.
”.
5. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 54/2021 è aggiunto il seguente:
7 bis. All'onere di spesa di cui al comma 6 bis, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.
”.
Art. 15
Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 54/2021
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022), è aggiunto il seguente:
6 bis. Per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che hanno maturato il relativo diritto al contributo nell'anno 2022, per un totale di euro 15.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.
”.
Art. 16
Custodi della montagna. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 4/2022
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 1° marzo 2022, n. 4 (Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani), è sostituito dal seguente:
1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 7.500.000,00 per il periodo 2022-2027, cui si fa fronte:
a) per euro 1.300.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024;
b) per euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, con gli stanziamenti della
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 4/2022 , le parole: “
agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro
1.300.000,00 (1)

Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 11 gennaio 2023, n. 2.

annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si fa fronte con legge di bilancio
”, sono sostituite dalle seguenti: “
agli oneri per gli esercizi 2026 e 2027, fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2026 e di euro 200.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con legge di bilancio.
”.
CAPO III
Norme finali
Art. 17
Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione del capo I (2)

Parole soppresse con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 23.

non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. L'attuazione di quanto previsto all'articolo 2 (3)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 23.

è assicurata dalle risorse disponibili a legislazione vigente individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), stimate in euro 11.326,93 annui e disponibili nell'ambito della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.
3. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2023-2025 nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
Art. 18
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Note del Redattore:

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Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 11 gennaio 2023, n. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 23 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.