Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45
Legge di stabilità per l’anno 2023.
Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022
Art. 9
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: “
ed euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “, euro 205.000,00 per l’anno 2022 ed euro 225.000,00 per l’anno 2023
”.2. Alla lettera c) del comma 4 bis dell’articolo 9 della l.r. 77/2017 , le parole: “
per ciascuno degli anni 2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2022
”.3. Dopo la lettera c) del comma 4 bis dell’articolo 9 della l.r. 77/2017 è aggiunta la seguente:
“
c bis) fino ad un massimo di euro 225.000,00 per l’anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025,
annualità 2023.
”.