Menù di navigazione

Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45

Legge di stabilità per l’anno 2023.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022

Art. 7
Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 38/2007
1. L’articolo 25 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è sostituto dal seguente:
Art. 25 - Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento istituito ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 7 del d.lgs. 81/2008
, allargato ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, impartisce alle aziende USL apposite direttive volte al potenziamento delle attività di controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo priorità, linee e settori di intervento.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale valuta la consistenza degli organici del personale di vigilanza ed ispezione presente in ciascuna azienda ed autorizza eventuali nuove assunzioni a tempo indeterminato.
3. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro confluiscono nell’apposito capitolo regionale, costituito ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 13, comma 6, del d.lgs 81/2008
. Una quota delle entrate, fino all’importo massimo di euro 200.000,00 annui, viene trattenuta da ciascuna azienda USL, che la introita e la destina a interventi di potenziamento delle competenti strutture dei dipartimenti di prevenzione e dei servizi strumentali in dotazione alle stesse.
4. Ciascuna azienda USL presenta annualmente alla competente struttura regionale una relazione in cui dà conto dell'utilizzo delle somme trattenute e del rispetto del vincolo di destinazione loro imposto dall’
Sito esternoarticolo 13, comma 6, del d.lgs. 81/2008
e dal presente articolo.
5. Al fine di potenziare la vigilanza integrata e congiunta, la Giunta regionale promuove apposite intese con gli organi statali competenti per l’effettuazione dei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente agli appalti pubblici e privati, finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi.
6. La Giunta regionale promuove, inoltre, apposite intese con gli enti locali ed i relativi organismi rappresentativi per l’utilizzazione, ai fini del supporto alle attività di controllo previste dal presente articolo, del personale di cui alla
legge regionale 3 aprile 2006, n. 12
(Norme in materia di polizia comunale e provinciale). A tale fine, la Giunta regionale organizza e svolge appositi corsi di formazione professionale.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 11 gennaio 2023, n. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 23 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.