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Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45

Legge di stabilità per l’anno 2023.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);


Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);


Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021);


Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 31 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022);


Vista la legge regionale 1 marzo 2022, n. 4 (Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani);


Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 14 dicembre 2022;


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 15 dicembre 2022;


Considerato quanto segue:


1. L’elevato numero di occupazioni senza titolo emerse con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione rende altresì necessaria una proroga al 31 dicembre 2025 del termine per il rilascio, da parte degli uffici regionali, della concessione al fine di portare a termine le verifiche avviate sulle molteplici occupazioni in questione;


2. È opportuno modificare le norme della legislazione sulla promozione della cultura della legalità di cui alla l.r. 11/1999 al fine di aggiornare il quadro delle attività che comportano una spesa, per le attività che ordinariamente sono svolte dal Centro di documentazione “Cultura della legalità democratica”, per la promozione di iniziative per ricordare la strage di Via dei Georgofili, per le azioni rivolte agli amministratori pubblici, per consolidare il sostegno alle iniziative e ai progetti rivolti ai giovani;


3. È opportuno, per accelerare le attività di potenziamento dei dipartimenti di prevenzione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, intervenire sull’articolo 25 della l.r. 38/2007 , per destinare, a tal fine, alle aziende unità sanitarie locali una parte delle somme il cui pagamento è ammesso in via amministrativa;


4. È opportuno stanziare ulteriori risorse per l'anno 2023, destinate ai comuni con meno di 5 mila abitanti, per interventi di investimento ai sensi dell’articolo 82 bis della l.r. 68/2011 ;


5. È necessario spostare la copertura finanziaria della progettazione della fattibilità tecnico economica per l’estensione della linea tramviaria 1 verso l’Ospedale Meyer per l’importo massimo di 100.000,00 euro nell’annualità 2023, e modificare l’articolazione della spesa prevista per la realizzazione di interventi per l’estensione verso Bagno a Ripoli del sistema tramviario dell’Area metropolitana fiorentina;


6. È opportuno stanziare ulteriori risorse per l'anno 2023, destinate rispettivamente ai comuni con meno di 5.000 abitanti e a quelli con popolazione compresa fra 5.000 e 20.000 abitanti, per interventi di investimento ai sensi dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011 ;


7. È necessario rimodulare il finanziamento per le attività di progettazione per adeguamento e ripristino condizioni di viabilità dell’intero tracciato SP107 e relativo e potenziamento;


8. È necessario, per consentire l’evasione di tutte le domande sorrette dai requisiti previsti per la concessione del contributo in favore di famiglie con figli minori disabili nel 2022, un ulteriore stanziamento sul relativo capitolo;


9. A seguito del bando in attuazione della l.r. 4/2022 le domande pervenute superano ampiamente la dotazione disponibile. Pertanto, a conclusione dell’istruttoria di ammissibilità in corso, la dotazione ulteriore sarà destinata allo scorrimento delle domande ammissibili ma non finanziabili e, contestualmente, sarà previsto per questi beneficiari lo slittamento di un anno della tempistica di realizzazione e rendicontazione delle spese;


10. È necessario destinare al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1 della l.r. 54/2021 ancora non conclusi l’importo di euro 400.000,00, pari al 10 per cento del valore complessivo dell’intervento, nonché fornire un contributo, pari a euro 500.000,00 per l’anno 2023, in favore dei consorzi di bonifica, per ulteriore finanziamento della progettazione di invasi e reti irrigue per fronteggiare la siccità;


11. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 11 gennaio 2023, n. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 23 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.