Legge regionale 28 novembre 2022, n. 40
Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 28 novembre 2022
Art. 24
Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 7/2021
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani), è sostituito dal seguente:
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1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa:
a) di euro 220.839,50 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delie attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021;
b) di euro 307.784,62 per l'annualità 2022 e di euro 6.971.375,88 per l'anno 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022 e 2023.
".