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Legge regionale 14 dicembre 2022, n. 43

Disposizioni per la riduzione temporanea del meccanismo di indicizzazione degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali in carica fino alla nona legislatura. Modifiche alla l.r. 3/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 19 dicembre 2022

Art. 1
Perequazione degli assegni vitalizi. Modifiche all’articolo 10 octies della l.r. 3/2009
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 10 octies della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è aggiunto il seguente:
8 bis. Per le annualità 2023, 2024 e 2025, la rivalutazione sulla base dell’indice dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di variazione dei prezzi al consumo di cui al comma 8, calcolata in virtù della variazione rispetto all’indice relativo al corrispondente mese dell’anno precedente, è riconosciuta rispetto alla rilevazione ISTAT eventualmente superiore nella seguente misura massima:
a) del 3 per cento per i vitalizi di importo complessivo fino ad euro 1.500 mensili;
b) del 2 per cento per i vitalizi di importo complessivamente superiore ad euro 1.500, fino ad euro 3.000 mensili;
c) dell’1 per cento per i vitalizi di importo complessivamente superiore ad euro 3.000.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.