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Legge regionale 28 novembre 2022, n. 42

Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 28 novembre 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 3, comma 3 bis, e l’articolo 4, comma 1, lettere n bis) e z), dello Statuto;


Visto il piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento UE 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE)n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;


Visto il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per ripresa e resilienza;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (Attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE) e, in particolare, gli articoli 3, 11, 14 e 15;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);


Vista la legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica “PRTE”);


Considerato quanto segue:


1. La Regione Toscana, in coerenza con il percorso già avviato con la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2022, n. 336 (Promozione delle Comunità Energetiche), ritiene opportuno dare ulteriore impulso alla promozione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) quali punti focali della transizione energetica e strumenti fondamentali per la creazione di nuovi modelli di economia sostenibile basati sulla generazione distribuita, sul consumo consapevole di energia e sul contrasto alla povertà energetica, nonché come efficace contributo al conseguimento degli obiettivi del “Green New Deal Europeo”;


2. Per la realizzazione di tale finalità si ritiene opportuno prevedere specifiche misure di sostegno in favore di tali soggetti, tra cui la messa a disposizione di contributi e strumenti finanziari, iniziative per la formazione e il rafforzamento delle competenze degli enti locali, anche sotto forma di consulenza energetica a sportello, la promozione di attività di animazione e diffusione delle CER stesse;


3. È opportuno inoltre accompagnare tali misure con specifici criteri volti a dare priorità agli interventi aventi carattere sociale, in particolare per quanto riguarda l’erogazione dei contributi;


4. Nell’ottica di rappresentare la capacità complessiva della Toscana in termini di produzione e consumo e, contemporaneamente, favorire la creazione di reti, si ritiene altresì opportuno istituire la piattaforma delle CER della Regione Toscana quale strumento di raccolta di tutte le informazioni in merito alle stesse e di restituzione di dati su scala regionale;


5. La del.g.r. 336/2022 richiede all’Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A. di: “garantire l’animazione territoriale, anche sotto forma di consulenza energetica a sportello e di informazione diffusa...”, “garantire assistenza e supporto tecnico alla Regione Toscana nella promozione delle comunità energetiche sia attraverso la produzione di atti (quali ad esempio linee guida, metodologie e strumenti di calcolo per il corretto bilanciamento energetico degli impianti) sia attraverso la realizzazione di una piattaforma informatica finalizzata all’accatastamento di tutte le comunità energetiche rinnovabili presenti in Regione Toscana”;


6. La ARRR S.p.A. ha avviato incontri e interlocuzioni con amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria, mondo dell’associazionismo e quanti altri ne abbiano fatto richiesta per garantire l’animazione e l’accompagnamento alla costituzione delle CER. Sono state redatte altresì bozze di statuti e regolamenti in attuazione della del.g.r. 336/2022;


7. La copertura finanziaria della presente legge è assicurata dalla legge regionale 28 novembre 2022, n. 41 (Bilancio di previsione finanziario 2022–2024. Terza variazione), mediante il suo inserimento nell’elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali allegato a quest’ultima, prevedendo uno stanziamento pari ad euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024;


8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:


Art. 1
Finalità
1. La Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, al fine di agevolare la produzione, lo scambio, l'accumulo di energia rinnovabile per l'autoconsumo, perseguire l’indipendenza e l’autonomia energetica e realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete, promuove e sostiene le comunità energetiche rinnovabili (CER).
Art. 2
Comunità energetiche rinnovabili
1. Ai fini della presente legge, si intende per CER il soggetto giuridico avente le caratteristiche previste dall’Sito esternoarticolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).
Art. 3
Promozione e sostegno alle comunità energetiche rinnovabili
1. Al fine di promuovere e sostenere la diffusione delle CER, la Regione:
a) sostiene le CER, attraverso contributi e strumenti finanziari, da individuarsi all’interno della programmazione regionale in materia di transizione ecologica ed energetica, nella fase di costituzione e predisposizione dei progetti degli impianti di produzione e accumulo dell’energia;
b) promuove iniziative per la formazione e il rafforzamento delle competenze degli enti locali e delle diverse professionalità coinvolte nelle procedure di avvio, costituzione, gestione ed animazione delle CER;
c) promuove accordi con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) della Toscana, il Gestore servizi energetici (GSE) S.p.A., Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e ulteriori soggetti, quali associazioni di cittadini, associazioni dei consumatori, associazioni di categoria, impegnati nella diffusione delle CER;
d) promuove attività di animazione e diffusione delle CER, finalizzate a:
1) garantire l’animazione territoriale, anche sotto forma di consulenza energetica a sportello e di informazione diffusa, a mezzo di iniziative ed eventi in forma telematica e in presenza;
2) supportare la promozione di CER da parte degli enti locali e delle cooperative di comunità di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), la Regione Toscana si avvale dell’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A (ARRR) che svolge tale attività all’interno di quella istituzionale a carattere continuativo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ).
3. Le modalità operative di attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4
Criteri di priorità per interventi a carattere sociale
1. Costituiscono criteri di priorità per l’attribuzione dei benefici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a):
a) la presenza, tra i componenti la CER, di soggetti economicamente svantaggiati, enti del terzo settore ed enti proprietari e di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;
b) la presenza, negli atti costitutivi delle CER, di forme di equità sociale, come meglio definite nel bando regionale per l’attribuzione dei benefici, volte a contrastare la povertà energetica e, più in generale, a sostenere l’inclusione ed i soggetti economicamente svantaggiati;
c) con riferimento agli enti locali, avere già approvato atti di consiglio comunale o di giunta comunale finalizzati all’avvio del processo di formazione e realizzazione di una CER.
Art. 5
Piattaforma delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Toscana
1. È istituita la piattaforma delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Toscana quale strumento di raccolta di tutte le informazioni in merito alle CER e restituzione di dati su scala regionale, al fine di rappresentare la capacità complessiva della Toscana in termini di produzione e consumo e allo stesso tempo favorire la creazione di reti e la completa apertura delle singole CER come previsto all’Sito esternoarticolo 31, comma 1, lettera d), del d.lgs. 199/2021 .
2. Ai fini del popolamento della piattaforma di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove appositi accordi con il GSE per la fornitura dei dati necessari.
3. Ulteriori dati rispetto a quelli di cui al comma 2 possono essere richiesti alle CER beneficiarie di finanziamenti regionali.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono indicate le modalità di registrazione sulla piattaforma di cui al comma 1, nonché le caratteristiche tecniche della stessa.
5. La piattaforma di cui al comma 1 è realizzata e gestita da ARRR S.p.A. nell’ambito delle attività di cui all’articolo 5 della l.r. 87/2009 .
Art. 6
Comitato scientifico per la transizione ecologica
1. Il Comitato scientifico per la transizione ecologica di cui all’articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica “PRTE”) assicura, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 4, lettera b), il supporto scientifico in materia di promozione delle CER, quali strumenti fondamentali della transizione energetica, attraverso la formulazione di proposte che tengano conto del tema della povertà energetica e della necessità di favorire l’intervento propulsivo degli enti locali.
Art. 7
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, formulando indirizzi alla Giunta regionale.
2. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con periodicità annuale, trasmette alla commissione consiliare competente per materia una relazione che descrive:
a) i contributi e gli strumenti finanziari erogati ed attivati, oltre al numero delle istanze presentate e di quelle ammesse con gli importi dei finanziamenti;
b) il numero e la localizzazione delle CER istituite con i soggetti pubblici e privati a ciascuna aderenti, la quota di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa da ciascun soggetto, nonché le relative emissioni di CO2 evitate;
c) le iniziative rivolte al rafforzamento delle competenze degli enti locali e delle professionalità coinvolte nelle attività connesse alle CER, nonché gli accordi incentivati e promossi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c);
d) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.
Art. 8
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione di quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), e agli articoli 5 e 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. A partire dal 2023, per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024.
3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo di sola competenza:
anno 2023
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;
- in aumento, Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;
anno 2024
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;
- in aumento, Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art.9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.