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Legge regionale 28 novembre 2022, n. 42

Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 28 novembre 2022

Art. 8
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione di quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), e agli articoli 5 e 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. A partire dal 2023, per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024.
3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo di sola competenza:
anno 2023
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;
- in aumento, Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;
anno 2024
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;
- in aumento, Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.