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Legge regionale 28 novembre 2022, n. 42

Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 28 novembre 2022

Art. 3
Promozione e sostegno alle comunità energetiche rinnovabili
1. Al fine di promuovere e sostenere la diffusione delle CER, la Regione:
a) sostiene le CER, attraverso contributi e strumenti finanziari, da individuarsi all’interno della programmazione regionale in materia di transizione ecologica ed energetica, nella fase di costituzione e predisposizione dei progetti degli impianti di produzione e accumulo dell’energia;
b) promuove iniziative per la formazione e il rafforzamento delle competenze degli enti locali e delle diverse professionalità coinvolte nelle procedure di avvio, costituzione, gestione ed animazione delle CER;
c) promuove accordi con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) della Toscana, il Gestore servizi energetici (GSE) S.p.A., Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e ulteriori soggetti, quali associazioni di cittadini, associazioni dei consumatori, associazioni di categoria, impegnati nella diffusione delle CER;
d) promuove attività di animazione e diffusione delle CER, finalizzate a:
1) garantire l’animazione territoriale, anche sotto forma di consulenza energetica a sportello e di informazione diffusa, a mezzo di iniziative ed eventi in forma telematica e in presenza;
2) supportare la promozione di CER da parte degli enti locali e delle cooperative di comunità di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), la Regione Toscana si avvale dell’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A (ARRR) che svolge tale attività all’interno di quella istituzionale a carattere continuativo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ).
3. Le modalità operative di attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.