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Legge regionale 11 novembre 2022, n. 38

Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 39/2005 e 65/2014.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), e gli articoli 62 e 63 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);


Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica); (1)

Visto inserito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9.



Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità); (1)

Visto inserito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9.



Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99); (1)

Visto inserito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9.



Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività “SCIA”, a norma dell'Sito esternoarticolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ) e, in particolare, l’articolo 2 che prevede l’adozione, con accordi o intese in sede di Conferenza unificata, di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni in materia di attività edilizia e di attività produttive;


Visto il Sito esternodecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni dalla Sito esternolegge 11 agosto 2014, n. 114 , e, in particolare, l’articolo 24 come modificato dall’Sito esternoarticolo 15 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 settembre 2020, n. 120 , che ha esteso l’attività di standardizzazione della modulistica anche ad ambiti diversi dalle attività produttive e dall’edilizia;


Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i Beni e le attività culturali 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili);


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e, in particolare, l’articolo 98 bis che disciplina l’esercizio del potere sostitutivo della Regione per l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione della modulistica unificata e standardizzata da parte degli enti locali, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 3, del d.lgs. 126/2016 ;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 3 novembre 2022;


Considerato quanto segue:


1. La standardizzazione della modulistica per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle pubbliche amministrazioni regionali e locali è uno degli strumenti più efficaci per la riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, agevola la digitalizzazione dei processi di servizio e favorisce la realizzazione dello sportello unico digitale europeo (SDG) di cui al regolamento (UE) n. 1724/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, e in particolare prevede la pubblicazione “on line” di tutte le procedure inerenti all’avvio, all’esercizio e alla cessazione dell’attività di impresa entro il 2023. È pertanto opportuno che, anche a livello regionale, si persegua questo obiettivo, mediante l’adozione di una specifica disciplina che faccia tesoro dell’esperienza già in corso in collaborazione con il Tavolo tecnico regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP);


2. Nella definizione, a livello regionale, di modulistica unificata e standardizzata, relativa a procedimenti posti in capo a enti locali, occorre garantire la massima partecipazione degli enti locali medesimi, e questo obiettivo può essere raggiunto, similmente per ciò che avviene a livello nazionale, con la previsione di un accordo tra l’amministrazione regionale e le associazioni rappresentative degli enti locali, da sancire in sede di Tavolo di concertazione istituzionale di cui all’articolo 4 della l.r. 68/2011 ; raggiunto l’accordo e approvati i moduli con deliberazione della Giunta regionale, appare necessario che ad essi si applichi la disciplina prevista per i moduli nazionali, diventandone obbligatori l’uso e la pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali interessati, nonché prevedendosi l’intervento sostitutivo regionale in caso di mancata pubblicazione;


3. Appare comunque opportuno completare la disciplina prevedendo norme sulle modalità, anche semplificate, di modifica della modulistica e sui termini per la sua messa in uso, nonché stabilire le modalità di estensione della nuova disciplina anche alla modulistica regionale unificata adottata sulla base di precedenti disposizioni e, soprattutto, prevedere espressamente che, in caso di intervento di modulistica nazionale costituente livello essenziale delle prestazioni, questa prevalga sull’eventuale modulistica regionale in uso;


4. È opportuno intervenire in talune normative regionali, per semplificare procedimenti e attività che hanno dimensione limitata, rinviando altri più complessi interventi in occasione della modifica delle leggi di settore:


a) in materia di formazione professionale occorre prevedere la digitalizzazione della documentazione dei percorsi formativi e dettare regole per la conservazione di detta documentazione;


b) in materia di controlli documentali su soggetti privati operanti nell’ambito delle attività disciplinate dalla l.r. 32/2002 occorre istituire una banca dati che registri gli esiti positivi dei controlli, evitando duplicazioni e oneri a carico dei soggetti destinatari e riducendo i tempi di conclusione dei procedimenti;


c) in materia di autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della normativa statale di riferimento, al fine di semplificare l’azione amministrativa, coordinare il procedimento e ridurre i tempi per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, è necessario prevedere che i soggetti di cui all’articolo 151 della l.r. 65/2014 competenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e i competenti uffici del Ministero della cultura possano stipulare appositi accordi procedimentali ai sensi dell’articolo 15 della l. 241/1990, fermo restando il rispetto del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); (2)

Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9.



d) in materia di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di semplificare il procedimento di rilascio dell’autorizzazione e in linea con quanto già previsto dalle linee guida nazionali in materia di rilascio dell’autorizzazione, è opportuno modificare la norma regionale precisando che le concessioni (3)

Parole soppresse con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9.

di derivazione d'acqua per la produzione di energia costituiscono il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione e lasciando facoltà al proponente di acquisire l’atto presupposto prima della presentazione dell’istanza, ovvero di acquisirlo nell’ambito della conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica, ove sussistano le condizioni per un rilascio contestuale del titolo concessorio e del titolo autorizzativo;


Approva la presente legge


CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina l’attività di unificazione e standardizzazione a livello regionale di modulistica per la presentazione agli enti locali di istanze, segnalazioni e comunicazioni, e prevede ulteriori interventi di semplificazione in materie di competenza regionale.
CAPO II
Modulistica unificata e standardizzata
Art. 2
Definizione dei moduli unificati e standardizzati
1. La Regione Toscana e gli enti locali definiscono di comune accordo moduli unificati e standardizzati, da utilizzare su tutto il territorio regionale, per la presentazione agli enti locali di istanze, segnalazioni e comunicazioni che non rientrano tra quelle oggetto di standardizzazione a livello nazionale ai sensi della normativa statale vigente.
2. I moduli unificati e standardizzati definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare. I moduli sono resi disponibili sui servizi telematici di accettazione unica di livello regionale.
3. L'amministrazione locale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività “SCIA”, a norma dell'Sito esternoarticolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. Non possono essere richiesti informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli individuati nei moduli di cui al presente articolo, ferma restando l’acquisizione d’ufficio dei dati e dei documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni a norma dell’Sito esternoarticolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. I moduli unificati e standardizzati sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa tra la Giunta regionale e le associazioni degli enti locali interessate, conseguita al Tavolo di concertazione istituzionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) sullo schema di deliberazione. L’intesa è conseguita con le modalità previste dal protocollo che, a norma del medesimo articolo 4, disciplina il funzionamento del Tavolo. In mancanza dell’intesa, la deliberazione della Giunta regionale non può essere adottata.
Art. 3
Modifiche dei moduli
1. Salvo diversa disciplina stabilita nell’atto di approvazione, nei seguenti casi si provvede alla modifica dei moduli, con deliberazione della Giunta regionale, previa comunicazione dello schema di provvedimento alle associazioni regionali degli enti locali interessati mediante posta elettronica certificata:
a) modifiche per adeguare i moduli a nuove disposizioni normative, regionali o statali o a sentenze della Corte Costituzionale successivamente intervenute;
b) modifiche per apportare correzioni di errori materiali o aggiornamenti di riferimenti normativi.
2. Se la modifica consiste nella sola correzione di errori materiali o nell’aggiornamento di riferimenti normativi, ad essa si può provvedere con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
3. Alle altre modifiche dei moduli si provvede con le modalità di cui all’articolo 2, comma 4.
Art. 4
Termini di pubblicazione e di messa in uso dei moduli
1. Gli enti locali destinatari delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati a livello regionale e li mettono in uso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) dell’atto regionale di approvazione o di modifica.
2. In caso di modifiche con le quali sono apportate unicamente correzioni di errori materiali o modifiche di riferimenti normativi, gli enti locali interessati provvedono alla pubblicazione e all’utilizzazione dei moduli entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell’atto regionale di modifica.
3. L’atto regionale di approvazione o di modifica può stabilire termini di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali e di messa in uso diversi da quelli previsti dai commi 1 e 2.
Art. 5
Monitoraggio e poteri sostitutivi
1. La Regione provvede, in collaborazione con gli enti locali interessati, al monitoraggio dei siti istituzionali per la verifica dell’avvenuta pubblicazione e messa in uso dei moduli unificati e standardizzati. In caso di inadempimento dell’obbligo di pubblicazione, la Regione esercita il potere sostitutivo.
2. Il monitoraggio e l’esercizio del potere sostitutivo si svolgono con le modalità previste dall’articolo 98 bis della l.r. 68/2011 .
Art. 6
Sostituzione dei moduli regionali a seguito di approvazione di modulistica nazionale
1. Quando, ai sensi della legislazione statale, sono definiti moduli unificati e standardizzati che devono essere utilizzati su tutto il territorio nazionale e detti moduli intervengono negli stessi ambiti nei quali operano i moduli definiti ai sensi dell’articolo 2 della presente legge, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per sostituire i moduli regionali con quelli nazionali e per l’attuazione delle disposizioni statali.
Art. 7
Applicazione della disciplina alla modulistica precedente
1. In caso di moduli unificati e standardizzati, adottati con atti regionali prima dell’entrata in vigore della presente legge e non rientranti nella disciplina di standardizzazione statale, le disposizioni del presente capo si applicano a decorrere dalla deliberazione della Giunta regionale che li approva con le modalità di cui all’articolo 2, comma 4.
2. Se i moduli di cui al comma 1 sono stati approvati ai sensi di un’espressa previsione di legge o di regolamento regionali, le disposizioni del presente capo si applicano a detti moduli, senza necessità di ulteriore approvazione con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 4, salvo quanto di seguito stabilito:
a) le modifiche indicate all’articolo 3, comma 1, sono effettuate con il medesimo atto regionale con il quale risulta approvato il modulo, previa comunicazione mediante posta elettronica certificata dello schema di provvedimento alle associazioni regionali degli enti locali interessati;
b) le altre modifiche sono effettuate con il medesimo atto regionale con il quale risulta approvato il modulo, previa acquisizione dell’intesa di cui all’articolo 2, comma 4.
CAPO III
Interventi di semplificazione in settori di competenza regionale
Art. 8
Digitalizzazione della documentazione dei percorsi formativi. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2002
1. Dopo la lettera i quinquies) del comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è aggiunta la seguente:
i sexies) promuovere la formazione digitale degli atti e dei documenti nell’ambito della realizzazione dei percorsi di formazione finanziati e riconosciuti dalla Regione al fine di semplificare l’archiviazione e la conservazione degli stessi in un’ottica di sostenibilità.
”.
Art. 9
Conservazione della documentazione dei percorsi formativi. Modifiche all’articolo 16 bis della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 bis della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
2 bis. I soggetti del sistema della formazione professionale producono e conservano la documentazione dell’intero percorso formativo finanziato e riconosciuto dalla Regione secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale, con particolare riferimento all’utilizzo del formato digitale.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 16 bis della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
2 ter. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 bis sono stabiliti i termini minimi di conservazione della documentazione relativa ai percorsi formativi finanziati e riconosciuti nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
”.
Art. 10
Banca dati dei controlli documentali. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
2 bis. La Regione costituisce una banca dati sugli esiti positivi dei controlli effettuati nell’ambito dei procedimenti relativi alle materie disciplinate dalla presente legge, utilizzabile da tutte le strutture regionali coinvolte nei controlli sui medesimi soggetti, fermi restando i termini di validità delle certificazioni previsti dalla normativa nazionale.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 28 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità operative di funzionamento della banca dati di cui al comma 2 bis.
”.
Art. 11
Accordi per la semplificazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Modifiche all’articolo 152 della l.r. 65/2014
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 152 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è aggiunto il seguente:
3 bis. Mediante la stipula di appositi accordi tra i soggetti di cui all'articolo 151 della presente legge e le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente
competenti, possono essere individuate modalità di coordinamento del procedimento ai fini dell'espressione, anche contestuale, dei pareri, di rispettiva competenza, delle commissioni per il paesaggio sulle istanze pervenute, e delle soprintendenze medesime, sulle correlate proposte motivate dell'amministrazione procedente.
”.
Art. 12
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 39/2005
1. Il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituito dal seguente:
3. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13.
”.
CAPO IV
Norme finali
Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 14
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.