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Legge regionale 11 novembre 2022, n. 38

Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 39/2005 e 65/2014.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022

Art. 8
Digitalizzazione della documentazione dei percorsi formativi. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2002
1. Dopo la lettera i quinquies) del comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è aggiunta la seguente:
i sexies) promuovere la formazione digitale degli atti e dei documenti nell’ambito della realizzazione dei percorsi di formazione finanziati e riconosciuti dalla Regione al fine di semplificare l’archiviazione e la conservazione degli stessi in un’ottica di sostenibilità.
”.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.