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Legge regionale 11 novembre 2022, n. 38

Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 39/2005 e 65/2014.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022

Art. 10
Banca dati dei controlli documentali. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
2 bis. La Regione costituisce una banca dati sugli esiti positivi dei controlli effettuati nell’ambito dei procedimenti relativi alle materie disciplinate dalla presente legge, utilizzabile da tutte le strutture regionali coinvolte nei controlli sui medesimi soggetti, fermi restando i termini di validità delle certificazioni previsti dalla normativa nazionale.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 28 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità operative di funzionamento della banca dati di cui al comma 2 bis.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.