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Legge regionale 11 novembre 2022, n. 38

Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 39/2005 e 65/2014.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022

CAPO II
Modulistica unificata e standardizzata
Art. 2
Definizione dei moduli unificati e standardizzati
1. La Regione Toscana e gli enti locali definiscono di comune accordo moduli unificati e standardizzati, da utilizzare su tutto il territorio regionale, per la presentazione agli enti locali di istanze, segnalazioni e comunicazioni che non rientrano tra quelle oggetto di standardizzazione a livello nazionale ai sensi della normativa statale vigente.
2. I moduli unificati e standardizzati definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare. I moduli sono resi disponibili sui servizi telematici di accettazione unica di livello regionale.
3. L'amministrazione locale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività “SCIA”, a norma dell'Sito esternoarticolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. Non possono essere richiesti informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli individuati nei moduli di cui al presente articolo, ferma restando l’acquisizione d’ufficio dei dati e dei documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni a norma dell’Sito esternoarticolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. I moduli unificati e standardizzati sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa tra la Giunta regionale e le associazioni degli enti locali interessate, conseguita al Tavolo di concertazione istituzionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) sullo schema di deliberazione. L’intesa è conseguita con le modalità previste dal protocollo che, a norma del medesimo articolo 4, disciplina il funzionamento del Tavolo. In mancanza dell’intesa, la deliberazione della Giunta regionale non può essere adottata.
Art. 3
Modifiche dei moduli
1. Salvo diversa disciplina stabilita nell’atto di approvazione, nei seguenti casi si provvede alla modifica dei moduli, con deliberazione della Giunta regionale, previa comunicazione dello schema di provvedimento alle associazioni regionali degli enti locali interessati mediante posta elettronica certificata:
a) modifiche per adeguare i moduli a nuove disposizioni normative, regionali o statali o a sentenze della Corte Costituzionale successivamente intervenute;
b) modifiche per apportare correzioni di errori materiali o aggiornamenti di riferimenti normativi.
2. Se la modifica consiste nella sola correzione di errori materiali o nell’aggiornamento di riferimenti normativi, ad essa si può provvedere con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
3. Alle altre modifiche dei moduli si provvede con le modalità di cui all’articolo 2, comma 4.
Art. 4
Termini di pubblicazione e di messa in uso dei moduli
1. Gli enti locali destinatari delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati a livello regionale e li mettono in uso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) dell’atto regionale di approvazione o di modifica.
2. In caso di modifiche con le quali sono apportate unicamente correzioni di errori materiali o modifiche di riferimenti normativi, gli enti locali interessati provvedono alla pubblicazione e all’utilizzazione dei moduli entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell’atto regionale di modifica.
3. L’atto regionale di approvazione o di modifica può stabilire termini di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali e di messa in uso diversi da quelli previsti dai commi 1 e 2.
Art. 5
Monitoraggio e poteri sostitutivi
1. La Regione provvede, in collaborazione con gli enti locali interessati, al monitoraggio dei siti istituzionali per la verifica dell’avvenuta pubblicazione e messa in uso dei moduli unificati e standardizzati. In caso di inadempimento dell’obbligo di pubblicazione, la Regione esercita il potere sostitutivo.
2. Il monitoraggio e l’esercizio del potere sostitutivo si svolgono con le modalità previste dall’articolo 98 bis della l.r. 68/2011 .
Art. 6
Sostituzione dei moduli regionali a seguito di approvazione di modulistica nazionale
1. Quando, ai sensi della legislazione statale, sono definiti moduli unificati e standardizzati che devono essere utilizzati su tutto il territorio nazionale e detti moduli intervengono negli stessi ambiti nei quali operano i moduli definiti ai sensi dell’articolo 2 della presente legge, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per sostituire i moduli regionali con quelli nazionali e per l’attuazione delle disposizioni statali.
Art. 7
Applicazione della disciplina alla modulistica precedente
1. In caso di moduli unificati e standardizzati, adottati con atti regionali prima dell’entrata in vigore della presente legge e non rientranti nella disciplina di standardizzazione statale, le disposizioni del presente capo si applicano a decorrere dalla deliberazione della Giunta regionale che li approva con le modalità di cui all’articolo 2, comma 4.
2. Se i moduli di cui al comma 1 sono stati approvati ai sensi di un’espressa previsione di legge o di regolamento regionali, le disposizioni del presente capo si applicano a detti moduli, senza necessità di ulteriore approvazione con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 4, salvo quanto di seguito stabilito:
a) le modifiche indicate all’articolo 3, comma 1, sono effettuate con il medesimo atto regionale con il quale risulta approvato il modulo, previa comunicazione mediante posta elettronica certificata dello schema di provvedimento alle associazioni regionali degli enti locali interessati;
b) le altre modifiche sono effettuate con il medesimo atto regionale con il quale risulta approvato il modulo, previa acquisizione dell’intesa di cui all’articolo 2, comma 4.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.