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Legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35

Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica (PRTE).

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 19 ottobre 2022

Art. 5
Comitato scientifico per la transizione ecologica
1. Al fine di assicurare il coordinamento tra il PRTE e l’evoluzione del contesto scientifico internazionale nel campo della transizione ecologica, la Giunta regionale si avvale del Comitato scientifico per la transizione ecologica della Regione Toscana.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità organizzative del Comitato scientifico per la transizione ecologica di cui al comma 1.
3. Il Comitato scientifico per la transizione ecologica di cui al comma 1 svolge funzione propulsiva e consultiva rispetto alle fasi di formazione, attuazione e monitoraggio del PRTE, è coordinato dal direttore della direzione regionale competente o da un dirigente da lui delegato, ed è composto da esperti individuati tra i propri dipendenti, in ragione di uno per ciascuno, da parte dei seguenti enti: Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR), Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale (LaMMA). Fanno inoltre parte del Comitato, da un minimo di cinque ad un massimo di dieci esperti individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 2, tra persone che, per attività di ricerca, si siano distinte nei settori di cui all’articolo 2, comma 1.
4. Il Comitato scientifico per la transizione ecologica assicura, in particolare, un supporto scientifico:
a) in merito agli sviluppi delle tecnologie applicabili in materia di energia rinnovabile ed economia circolare, così da orientare l’azione regionale verso modelli di sviluppo sempre innovativi;
b) in materia di promozione delle comunità energetiche rinnovabili, quali strumenti fondamentali della transizione energetica, attraverso la formulazione di proposte che tengano conto del tema della povertà energetica e della necessità di favorire l’intervento propulsivo degli enti locali;
c) sui sistemi di monitoraggio volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica posti dal PRTE di cui all’articolo 2.
5. Ai componenti del Comitato scientifico per la transizione ecologica non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.