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Legge regionale 11 ottobre 2022, n. 34

Disposizioni concernenti il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Modifiche alla l.r. 22/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 19 ottobre 2022

Art. 3
Programmazione e rendicontazione dell’attività. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 22/2002
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 22/2002 , le parole “
Entro il 15 settembre di ogni anno
” sono sostituite dalle seguenti: “
Entro il 30 settembre di ogni anno
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 22/2002 , è sostituito dal seguente:
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all’Autorità una relazione consuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente, distinta in quella relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle funzioni delegate, con la rispettiva rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie. Il Consiglio regionale approva la parte della relazione relativa alle funzioni proprie, l’Autorità quella relativa alle funzioni delegate.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.