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Legge regionale 11 ottobre 2022, n. 34

Disposizioni concernenti il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Modifiche alla l.r. 22/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 19 ottobre 2022

Art. 2
Funzioni proprie. Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 22/2002
1. L’articolo 29 della l.r. 22/2002 è sostituito dal seguente:
1. Il CORECOM svolge le seguenti funzioni proprie:
a) Funzioni di consulenza e di proposta per il Consiglio regionale e la Giunta
regionale; in
particolare:
1) formula proposte, orientamenti e indicazioni al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in materia di ordinamento della comunicazione e dell’informazione, qualsiasi mezzo di comunicazione coinvolga;
2) può inviare osservazioni e proposte alla Commissione referente e chiedere di essere sentito sulle proposte di legge all’esame del Consiglio regionale rientranti negli ambiti delle materie della comunicazione e dell’informazione;
3) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1 e 2,
Sito esternodella l. 249/1997
, nonché sui bacini di utenza;
4) effettua ricerche nel settore della comunicazione e dell’informazione su richiesta degli organi della Regione o di propria iniziativa;
5) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale;
6) formula proposte e si esprime in ordine a forme di collaborazione fra la Regione, il servizio pubblico radiotelevisivo, istituzioni ed organismi culturali, operatori della comunicazione;
7) propone, sostiene e realizza iniziative inerenti alla formazione in materia di comunicazione e informazione;
8) attua idonee forme di consultazione, nelle materie di propria competenza, con i soggetti operanti nel settore della comunicazione e dell’informazione, con le associazioni degli utenti, con le istituzioni scolastiche e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati;
9) promuove il livello qualitativo della comunicazione e dell’informazione locale, anche attraverso premi a produzioni di qualità, conferiti previa emanazione di bando pubblico;
10) promuove l’indipendenza e il pluralismo dell’informazione in ambito regionale;
11) promuove, quale organo funzionale dell’Autorità, nel mondo dell’informazione e della comunicazione locale, la conoscenza, il rispetto dei principi e delle regole contenute nella delibera 15 maggio 2019, n. 157 dell’Autorità (Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech), per evitare ogni forma di discriminazione diretta o indiretta basata su sesso, origine etnica, religione, orientamento politico o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
12) svolge analisi e monitoraggi finalizzati a verificare la diffusione della cultura della sicurezza stradale ai sensi dell’
articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19
(Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);
13) sottoscrive protocolli d’intesa con la Giunta regionale per la rilevazione e la messa a disposizione dei dati necessari relativi alle imprese dell’informazione iscritte nel registro degli operatori della comunicazione, ai sensi dell’
articolo 5, comma 4, della legge regionale 4 luglio 2013 n. 34
(Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla
l.r. 35/2000
, alla
l.r. 22/2002
ed alla
l.r. 32/2002
);
14) predispone, d’intesa con il Consiglio regionale, un rapporto sullo stato delle imprese di informazione toscane con cadenza triennale, ai sensi dell’
articolo 7, comma 2, della l.r. 34/2013
;
15) realizza azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche attraverso la partecipazione al Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo di cui alla
legge regionale 26 novembre 2019, n. 71
(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo);
b) Funzioni gestionali:
1) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all' articolo 6 della legge 14 aprile
1975, n. 103 (Nuove norme in materia di comunicazione radiofonica e televisiva), garantendo adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione di tematiche sociali e culturali;
2) cura il censimento periodico dell’emittenza radiotelevisiva regionale, dell’editoria tradizionale e telematica e degli operatori locali in materia di telecomunicazioni.
2. Il CORECOM svolge le funzioni proprie anche attraverso accordi di collaborazione, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del
Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.