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Legge regionale 11 ottobre 2022, n. 33

Disposizioni di sostegno al settore termale. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 19 ottobre 2022



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c), n), m), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 24 ottobre 2004, n. 323 (Riordino del settore termale);


Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);


Vista la nota protocollo 10482 dell’11 agosto 2022, con la quale il Consiglio delle autonomie locali ha comunicato la decisione di non esprimere parere;


Considerato quanto segue:


1. Il settore termale costituisce una risorsa fondamentale della Regione Toscana atteso che le cure termali hanno, da sempre, esercitato un’incisiva azione per la tutela della salute per quanto riguarda la prevenzione, la cura e la riabilitazione di determinate patologie, e, più in generale, per la cura ed il benessere dello stato psico-fisico della persona;


2. Il termalismo rappresenta, inoltre, un fattore determinante per lo sviluppo economico, ricettivo ed occupazionale di determinate aree della Toscana per le quali occorre intraprendere una serie di azioni finalizzate al rilancio del sistema termale regionale, anche attraverso progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana;


3. Al fine di rendere più efficienti le politiche di sostegno che la Regione realizza tramite il programma regionale di sviluppo e gli altri atti della programmazione, risulta opportuno individuare i comuni termali intesi quali territori urbani all’interno dei quali il termalismo costituisce un fattore di sviluppo urbano, nonché una caratteristica importante dello sviluppo economico, ricettivo ed occupazionale del contesto di riferimento;


4. A tal fine si interviene a modificare la l.r. 38/2004 aggiungendo l’inserimento di un allegato nel quale si individuano, quali ambiti ottimali per le azioni di sostegno regionale, i comuni termali della Toscana;


Approva la presente legge

Art. 1
Politiche di sostegno al settore termale. Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 38/2004
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è inserito il seguente:
Art. 7 bis Politiche di sostegno al settore termale
1. La Regione attua le politiche di sostegno e promozione del settore termale tramite il programma regionale di sviluppo e gli altri atti della programmazione regionale, dando priorità, in particolare, agli interventi di riqualificazione del patrimonio idro-termale e di rigenerazione urbana.
2. Le politiche di cui al comma 1 sono attuate avendo come riferimento i comuni
termali
individuati nell’Allegato A della presente legge.
”.
Art. 2
Inserimento dell’allegato A nella l.r. 38/2004
1. Nella l.r. 38/2004 è inserito l’allegato A “
Comuni termali della Toscana (
articolo 7 bis, comma 2, l.r. 38/2004
)
”.

Allegati:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.