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Legge regionale 11 ottobre 2022, n. 32

Intese con amministrazioni pubbliche locali. Modifiche alla l.r. 40/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 19 ottobre 2022

Art. 2
Intese con amministrazioni pubbliche locali. Inserimento dell’articolo 34 decies nella l.r. 40/2009
1. Dopo l’articolo 34 novies, nel capo II ter del titolo II della l.r. 34/2009 è inserito il seguente:
Art. 34 decies Intese con amministrazioni pubbliche locali
1. Qualora il Presidente della Giunta regionale debba procedere ad una nomina o designazione d'intesa con una amministrazione pubblica locale, propone un nominativo e l'intesa è resa entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si ritiene acquisita, tramite silenzio
assenso.
2. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale propone un secondo nominativo diverso dal primo, e, in caso di nuovo esito negativo, nel termine di ulteriori quindici giorni, procede alla individuazione del soggetto da nominare o designare, chiedendo sullo stesso il parere non vincolante dell'amministrazione interessata, da rendersi entro i successivi dieci giorni, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale procede comunque alla nomina o designazione. Restano ferme specifiche discipline che in caso di nomine o designazioni prevedano soluzioni di composizione del mancato raggiungimento dell’intesa.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.