Menù di navigazione

Legge regionale 14 settembre 2022, n. 30

Istituzione della Commissione istituzionale prezzi della Toscana. Modifiche alla l.r. 38/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 23 settembre 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) di recepimento delle direttive dell’Unione europea in materia di appalti e concessioni - direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;


Visto il Sito esternodecreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 28 marzo 2022, n. 25 ;


Visto il Sito esternodecreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 luglio 2022, n. 91 ;


Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e, in particolare, il capo II “Osservatorio regionale sui contratti pubblici”;


Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 );


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”);


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 23, commi 7 e 16, Sito esternodel d.lgs. 50/2016 per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni nei contratti relativi a lavori, prevede l’utilizzo di prezzari regionali, aggiornati annualmente e da approvarsi di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;


2. L’Sito esternoarticolo 29 del d.l. 4/2022 , convertito dalla Sito esternol. 91/2022 , prevede, al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'Sito esternoarticolo 23, comma 7, del d.lgs. 50/2016 , la predisposizione di linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 luglio 2022, n. 215 (Approvazione delle linee guida per la determinazione dei prezzari di cui all’Sito esternoarticolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016 ), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2022, n. 187;


3. L’Sito esternoarticolo 26 del d.l. 50/2022 , convertito dalla Sito esternol. 91/2022 , allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, per gli appalti pubblici di lavori prevede, limitatamente all'anno 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi attraverso l'aggiornamento straordinario infrannuale dei prezzari in uso entro il 31 luglio 2022;


4. L'articolo 12 della l.r. 38/2007 rimette all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici il compito di provvedere all'elaborazione del prezzario regionale relativo ai contratti pubblici di lavori, quale riferimento per le stazioni appaltanti e supporto per gli operatori e per la qualificazione dell'intero sistema;


5. La Regione Toscana, tramite l’Osservatorio regionale - Ufficio “Prezzari regionali. Presidenza delle Commissioni prezzi. Comitato di Indirizzo dell’Osservatorio dei Contratti pubblici”, dal 2010 provvede all’elaborazione ed all’aggiornamento, con cadenza annuale, del prezzario dei lavori della Toscana con l'obiettivo di garantire l'uniformità dei prezzi e la loro adeguatezza rispetto ai valori di mercato, nel rispetto dei criteri ambientali minimi adottati dal competente ministero;


6. La redazione del prezzario dei lavori è stata possibile grazie alla partecipazione dei rappresentanti di tutte le forze economico-sociali, sia pubbliche, sia private, coinvolte nel mercato regionale dei lavori, riunite in rappresentanza nell’ambito delle commissioni prezzi di cui al disciplinare allegato alla delibera della Giunta regionale 14 luglio 2015, n. 717, , che hanno garantito un’imprescindibile collaborazione in merito alla definizione del metodo da utilizzare per giungere all’uniformità delle voci e delle unità di misura necessarie alla formazione e aggiornamento del prezzario regionale della Toscana;


7. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività dirette all’elaborazione e aggiornamento annuale del prezzario regionale della Toscana, la cui centralità risulta rafforzata a seguito delle recenti disposizioni normative, occorre procedere all’istituzione della Commissione istituzionale prezzi (CIP) della Toscana;


8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.