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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

Art. 53
Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 1/2009
a) nel primo periodo le parole: “
di diritto privato,
” sono soppresse;
b) il secondo periodo è soppresso.
2. Al comma 1 bis dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “
di diritto privato,
” sono soppresse.
3. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “
La sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 con dirigenti regionali comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto è utile
” sono sostituite dalle seguenti: “
Gli incarichi di cui ai commi 1 e 1 bis, attribuiti a dirigenti regionali, sono utili
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
4. Alla cessazione del contratto il dirigente regionale conserva l’inquadramento giuridico ed economico posseduto prima della sottoscrizione dello stesso.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.