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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

Art. 40
Forme semplificate e casi di esclusione. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 30/2015
1. Il comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
1. Nel rispetto delle disposizioni del
Sito esternod.p.r. 357/1997
e dell’articolo 6 della dir. 92/43/CEE “Habitat”, la valutazione di incidenza può essere oggetto di semplificazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'
Sito esternoarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a condizione che tali interventi non incidano sulla salvaguardia delle specie per le quali il sito della Rete Natura 2000 è stato individuato, come risultanti dalle eventuali misure di conservazione del sito stesso o dall’eventuale piano di gestione, oppure, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000. Tali interventi sono individuati dagli atti di governo del territorio dei comuni, di intesa con la Regione e gli enti gestori competenti, fatta salva l’individuazione di specifici casi di prevalutazione di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c).
”.
a) modalità semplificate di predisposizione e di presentazione dell’istanza di screening o di valutazione appropriata di incidenza, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 91;
”.
b) casi di prevalutazione per progetti ed interventi per i quali sia stata valutata ed
esclusa la possibilità di incidenze significative.
”.
4. Il comma 3 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
3. Nel rispetto di quanto previsto dal
Sito esternod.p.r. 357/1997
e dell’articolo 6 della dir. 92/43/CEE “Habitat” sono oggetto di prevalutazione gli interventi e progetti previsti in piani e programmi, a condizione che:
a) la valutazione d’incidenza, effettuata sui piani e programmi, abbia consentito la verifica dell’assenza di incidenze significative dei progetti e degli interventi in relazione al sito interessato;
b) siano conformi al piano o programma approvato ed alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di valutazione del piano o programma stesso.
”.
5. Al comma 4 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 le parole: “
è esclusa
” sono sostituite dalle seguenti: “
non si effettua
”.
6. Il comma 5 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
5. La Giunta regionale, con deliberazione, individua altresì le attività agro-silvo-pastorali per le quali si possono applicare modalità semplificate di predisposizione e di presentazione delle istanze di screening o di valutazione appropriata.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.